5. L’appello è infondato.
5.1. Con il primo motivo di gravame la cooperativa appellante ha lamentato l’erroneo rigetto del secondo motivo di censura sollevato col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sostenendo in sintesi che l’offerta presentata dalla Sr. s.a.s., aggiudicataria, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto non conforme alle previsioni della lettera di invito e del capitolato speciale: in particolare il gruppo di lavoro che avrebbe dovuto svolgere le attività oggetto dell’affidamento, diversamente da quanto indicato nell’organigramma, sarebbe stato composto da un numero di unità (4) inferiore a quello previsto nella lex specialis (7), come sarebbe emerso dall’esame del crono programma.
La doglianza è priva di fondamento.
5.1.1. Secondo quanto stabilito dalla lettere d’invito l’offerta per la partecipazione alla gara avrebbe dovuto contenere una serie di dichiarazioni, tra cui, per quanto qui interessa (par. 2, lett. f), quella di “impegnarsi ad effettuare il servizio in oggetto secondo le prescrizioni del capitolato e conformemente alla normativa vigente in materia”.
L’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto, rubricato “Requisiti professionali personale”, prescriveva: “L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione personale idoneo, correttamente e specificamente formato e numericamente adeguato per l’esecuzioni di ogni servizio e di ogni fase del