1. Con il ricorso davanti al Tar Abruzzo, sede di ..., la società appellante, collocata al quinto posto nella graduatoria redatta dall’apposita Commissione di gara, aveva impugnato l’atto deliberativo con il quale il Direttore Generale della Azienda Usl ... aveva aggiudicato alla Soc. D.S. s.r.l. (d’ora in poi anche semplicemente D.) la gara d’appalto per il servizio di pulizia, sanificazione e sanitizzazione da effettuarsi presso i Presidi Ospedalieri e le strutture territoriali della Ausl di ....
Con i due motivi di gravame l’appellante contestava l’anomalia delle offerte presentate da tutte concorrenti collocate in migliore posizione in graduatoria e (in via subordinata) denunziava l’illegittimità dello stesso bando di gara per non aver questo sanzionato espressamente con l’esclusione l’indicazione, da parte dei partecipanti alla gara, di un numero di ore inferiore a quelle risultanti dall’allegato 3 del capitolato (circa 27.200 ore mensili).
2. - Il Tar - dopo avere dichiarato di non volere esaminare “in modo approfondito” le eccezioni dedotte dalle parti resistenti volte a contestare sia la legittimazione, che l’interesse della ricorrente all’impugnativa in ragione della sua posizione in graduatoria (quinto posto) richiamando comunque la A. P. n. 8 del 2014- respingeva nel merito il gravame, spingendosi ad esaminare in concreto l’offerta della soc. D.
Nell’atto di appello la società, sostenendo la erroneità della sentenza del Tar, reitera le censure dedotte in primo grado e respinte dal primo giudice.
Si sono costituite l’Azienda Usl di ..., la soc. D. e la soc. Coop. F.S. insistendo per il rigetto dell’appello.
Sono state depositate numerose memorie difensive.
Alla pubblica udienza del 9 luglio 2015, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
3. - La Sezione ritiene che risulta fondata la eccezione di carenza di interesse concreto ed attuale al ricorso di primo grado avanzata dalla difesa della Azienda Sanitaria.
Il Tar aveva dichiarato di non esaminare “in modo approfondito” le eccezioni dedotte dalle parti resistenti volte a contestare sia la legittimazione, che l’interesse della ricorrente all’impugnativa in ragione della sua posizione in graduatoria al quinto posto, richiamando comunque la A. P. n.8 del 2014.
La circostanza che il Tar abbia fatto generico riferimento ai principi della sopradetta A.P. non è idonea a sostenere che la eccezione sia stata esaminata e pertanto la eccezione è stata correttamente riproposta dalla Azienda in memoria nel termine previsto dall’art. 101 co. 2 del c.p.a..
Occorre la riguardo rilevare che la società ricorrente in primo grado aveva formulato varie considerazioni preordinate a comprovare il proprio asserito interesse alla proposizione del gravame pur essendo collocata al quinto posto nella graduatoria esponendo che il responsabile unico del procedimento (d’ora in poi rup) aveva sottoposto a verifica di anomalia la sola offerta D. risultata aggiudicataria, in applicazione dell’art. 86 co. 2 codice contratti avendo la stessa conseguito un punteggio superiore ai 4/5 previsti per l’aspetto tecnico e per quello economico.
La società CNS sosteneva che poiché il giudizio di anomalia dell’offe