Ai sensi dell’art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006R “Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera g)”.
L’art. 87, comma 4, del medesimo decreto impone che i costi per la sicurezza del lavoro devono essere specificamente indicati nell’offerta; tuttavia, è altrettanto vero che tale prescrizione non può estendersi sic et simpliciter alle procedure economali di cottimo fiduciario di tipo informatico, come quella in oggetto. Pertanto, l’obbligo discendente dalla suddetta previsione normativa può eccezionalmente applicarsi ai suddetti affidamenti quando, in considerazione di particolari e specifiche esigenze, la lettera di invito contempli espressamente un richiamo in tal senso (ipotesi, nel caso di specie, non ricorrente).