La problematica sottoposta a questa Autorità con la prospettazione dei fatti rappresentati, attiene alla correttezza dell’operato di una Stazione Appaltante che abbia proceduto ad effettuare il controllo dei requisiti generali solo successivamente all’apertura delle offerte economiche e all’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio, procedendo a realizzare tale verifica oltre che nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio e del secondo classificato anche relativamente ai soggetti risultanti dal sorteggio del dieci per cento delle offerte ammesse.
Al riguardo, occorre, in via generale, premettere che il Legislatore del Codice dei Contratti Pubblici ha chiaramente inteso distinguere la verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006R dal controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, previsto all’articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006.
Mentre per quanto riguarda i requisiti generali l’articolo 38, terzo comma, stabilisce che “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono stipulare i relativi contratti i soggetti” che si trovano nelle condizioni di indicate alle successive lettere da a) a m-bis) e prevede che “ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l’articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445”; in relazione ai requisiti speciali l’articolo 48, primo comma, dispone che “le stazioni appaltanti, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al dieci per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autor