Al fine di definire la questione controversa sottoposta a questa Autorità con l’istanza di parere in oggetto, occorre preliminarmente rilevare che, alla luce della normativa di settore e dell’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza amministrativa, è da ritenersi estranea all’area di verifica dell’anomalia dell’offerta la valutazione comparativa del trattamento salariale dei vari CCNL applicati dai concorrenti alle procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici.
Infatti, ai sensi dell’art. 87, comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006R, il costo del lavoro che la stazione appaltante deve assumere quale parametro di riferimento nella valutazione dell’anomalia dell’offerta è quello “determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti