Il quesito all’esame dell’Autorità riguarda il provvedimento di esclusione assunto dal Comune di Monfalcone nei confronti della cooperativa sociale Cobitec, nell’ambito della procedura aperta per l’appalto dei servizi educativi per minori nel Comune di San Canzian d’Isonzo. La società istante è stata esclusa per non aver indicato esplicitamente, nell’offerta economica, i costi per la sicurezza sul lavoro.
La decisione della stazione appaltante è illegittima.
Il servizio messo a gara rientra nelle categorie n. 24 (servizi relativi all’istruzione) e n. 26 (servizi ricreativi, culturali e sportivi) dell’Allegato II-B al Codice dei contratti pubblici.
Come è noto, ai sensi degli artt. 20 e 27 del Codice, nelle procedure di affidamento aventi ad oggetto i cosiddetti “servizi esclusi” non trovano diretta applicazione, per quanto qui interessa, le previsioni degli artt. 86 e 87 dello stesso Codice in tema di obbligatoria specificazione degli oneri di sicurezza aziendali (cfr. A.V.C.P., parere 10 aprile 2014 n. 67).