Con l’istanza di parere indicata in epigrafe sono state portate all’attenzione dell’Autorità una serie di questioni in ordine alla legittimità e congruità delle previsioni dettate dalla disciplina di gara per l’affidamento dell’appalto di servizi di pulizia in oggetto.
In relazione alla prima questione sottoposta, concernente l’irragionevolezza dell’asserita impossibilità di partecipare a 3 lotti su 4, essendo la partecipazione prevista solo o per tutti i 4 lotti posti a gara o per 2 lotti a coppie (1 e 4, 2 e 3), tale contestazione si appalesa infondata alla luce del tenore della lex specialis. Infatti, il disciplinare di gara, al Capo 2 “Condizioni di partecipazione”, punto 2.1) “Soggetti ammessi alla gara”, riporta la tabella di corrispondenza tra i singoli lotti messi a gara e le fasce di classificazione richieste ai fini della partecipazione, precisando che “Qualora un soggetto intenda partecipare a più di un lotto dovrà possedere, alla data di partecipazione alla presente gara, l’iscrizione all’adeguata fascia di classificazione corrispondente alla sommatoria delle diverse fasce di classificazione di volume d’affari, al netto dell’IVA, relative ai vari lotti per i quali concorra”. Il tenore letterale della richiamata clausola pare consentire agli interessati la partecipazione ad uno o più lotti senza particolari limitazioni, né depone in senso contrario il successivo punto 2.1.2) “Ulteriori informazioni sui soggetti ammessi alla gara” che, in ordine ai Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, ai Consorzi tra imprese artigiane e ai Consor