Va rilevato, preliminarmente, che l’istanza di parere presentata dalla Enel Sole S.r.l., avendo ad oggetto la presunta illegittimità di un provvedimento di aggiudicazione provvisoria, non può considerarsi inammissibile, essendo tale, secondo quanto disposto dall’art. 3 del Regolamento dell’Autorità sul procedimento per la soluzione delle controversie, solo quella presentata “su una questione riguardante la fase successiva al provvedimento di aggiudicazione definitiva”.
Fatta tale precisazione, occorre, preliminarmente, soffermarci sulla censura relativa alla mancata iscrizione dell’impresa aggiudicataria nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per “un’attività corrispondente a quella