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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 03/04/1995, n. 101
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D.L. 03/04/1995, n. 101
L. 02/06/1995, n. 216 (legge di conversione)
D.L. 06/09/1996, n. 467
L. 18/11/1998, n. 415
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Art. 1. Applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109.1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono abrogati. 2. Il regolamento di cui all’articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è adottato entro il 30 settembre 1995 ed entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della citata legge n. 109 del 1994, coordinata con le modifiche apportate dal presente decreto, e dei decreti previsti dalla medesima legge n. 109 del 1994. 3. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e ai relat |
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Art. 2. Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge.1. All’articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo la parola: “impianti” sono inserite le seguenti: “anche di presidio e difesa ambientale,”; b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 3. Delegificazione.1. All’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche: N6 a) al comma 2 le parole: “entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 1995” e sono soppresse le parole: “e dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all’articolo 4”; dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato”; N5 a-bis) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito suppleme |
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Art. 3-bis. Servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici.1. All’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 6, le parole: “del Servizio ispettivo di cui al comma 10, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “del Servizio di ispettorato tecnico di cui al comma 3 dell’art. 5”; |
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Art. 4. Modifiche dell’organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici.1. All’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, primo capoverso, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Art. 8. - 1. Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza tecnica in |
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Art. 4-bis. Misure per l’adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione.1. All’articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: “1. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nell’ambito del proprio organico, un coordinatore unico delle fasi di formazione del programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio e di attuazione degli interventi oggetto del programma stesso, nonché un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione dello stesso. 2. Il regolamento di cui all’art. 3 determina i casi in cui il coordinatore unico può coincidere con il responsab |
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Art. 4-ter. Sospensione dalla partecipazione alle gare. |
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Art. 5. Norme in materia di partecipazione alle gare.1. All’articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: “fino al 31 dicembre 1996” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 1999”; |
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Art. 5-bis. Soggetti ammessi alle gare. |
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Art. 5-ter. Consorzi stabili. |
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Art. 5-quater. Competenze dei consigli comunali e provinciali. |
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Art. 5-quinquies. Attività di progettazione.1. L’art. 16 è sostituito dal seguente: “Art. 16 (Attività di progettazione). - 1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare: a) la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative; b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. 2. Le prescrizioni relative agli elaborati descritt |
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Art. 5-sexies. Redazione dei progetti.1. L’art. 17 è sostituito dal seguente: “Art. 17 (Redazione dei progetti). - 1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti, con assoluta priorità, dagli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori, dagli organismi tecnici di cui i medesimi enti e amministrazioni per legge possono avvalersi ovvero attraverso collaborazioni esterne nei casi di cui al comma 5. 2. I comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, i consorzi e gli enti di industrializzazione o di bonifica, possono costituire uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti enti possono avvalersi, in qualità di stazioni appaltanti, dei provveditorati alle opere pubbliche sulla base di apposite convenzioni. |
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Art. 6. Incentivi e spese per la progettazione.1. All’articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Incentivi e spese per la progettazione)”; b) al comma 1, le parole da: “e in un quadro” fino a: “non supe |
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Art. 6-bis. Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici.1. All’articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente l |
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Art. 7. Criteri di aggiudicazione e commissioni giudicatrici.1. All’articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche: a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata, per i contratti da stipulare a misura, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi d |
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Art. 8. Licitazione privata. |
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Art. 8-bis. Trattativa privata.1. All’articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: |
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Art. 8-ter. Varianti in corso d’opera.1. L’art. 25 è sostituito dal seguente: “Art. 25 (Varianti in corso d’opera). -- 1. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamen |
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Art. 8-quater. Direzione dei lavori. |
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8-quinquies. Garanzie e coperture assicurative. |
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Art. 9. Norme acceleratorie in materia di contenzioso.1. Dopo l’art. 31 è inserito il seguente: “Art. 31-bis (Norme acceleratorie in materia di contenzioso). -- 1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 % dell’im |
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Art. 9-bis. Definizione delle controversie. |
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Art. 10. Copertura finanziaria.1. Il comma 7 dell’art. 5 è sostituito dal seguente: |
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Art. 11. Entrata in vigore.1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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