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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.G. Min. Infrastrutture e Trasp. 30/07/2014
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PremessaIl presente atto di indirizzo viene adottato ai sensi dell'art. 3-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135R, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. Il com |
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Parte I: Soluzione a quesiti posti circa lo svolgimento dei controlli antimafia |
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I.1. Ambito di applicazione dei controlli antimafiaLa seconda edizione delle linee guida, pubblicate il 7 dicembre 2013, ha precisato che, con riguardo ai contratti di sponsorizzazione connessi all'Esposizione universale che si terrà a Milano nel corso del 2015, i relativi controlli antimafia dovranno essere esperiti anche nei confronti dei soggetti privati con i quali la società EXPO S.p.a. stipula i relativi contratti. In relazione a tale indicazione, è stata rappresentata l'esigenza di ricevere ulteriori chiarimenti volti a definire la platea dei soggetti destinatari di detti controlli, e cioè se vadano ricompresi in questi anche gli aventi causa del contraente principale, che concorrono alla realizzazione delle prestazioni oggetto del contratto di sponsorizzazione. In via preliminare, va innanzitutto precisato che la prospettata questione non potrà che riguardare la tipologia dei contratti di sponsorizzazione c.d. «tecnica», con esclusione della fattispecie cosiddetta |
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I.2. Ulteriori indicazioni per l'aggiornamento dei protocolli di legalità stipulati in relazione allo svolgimento dell'EXPO, per l'utilizzazione delle White list e per la collaborazione con le stazioni appaltantiCon il presente atto di indirizzo aggiuntivo alle precedenti linee guida, il Comitato intende fornire alcuni ulteriori chiarimenti in merito al «perimetro» dei controlli antimafia che la prefettura di Milano è chiamata a svolgere sugli affidamenti riguardanti la realizzazione del sito dell'Esposizione universale, le opere correlate, nonché le prestazioni di varia natura che saranno commissionati per garantire il regolare svolgimento dell'evento. Sul punto, il Comitato osserva che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013 ha, tra l'altro, consentito alla società EXPO 2015 di avvalersi anche di alcuni soggetti per l'esecuzione di interventi strettamente funzionali alla Manifestazione espositiva, tra i quali rientrano senz'altro gli enti fieristici (di cui la società Fiera Milano S.p.a. è il principale). Al riguardo, giova precisare che questi ultimi, così come in via più generale tutti gli altri enti che operino come soggetti attuatori di interventi per l'Expo 2015, curano l'esecuzione di appalti che, in quanto funzionali al soddisfacimento di interessi collettivi o generali, sono da ritenersi di natura pubblica, anche qualora stipulati con alcune deroghe rispetto al procedimento ordinario delineato dal decreto legislativo n. 163/2006. Su queste premesse, il Comitato ritiene che il controllo antimafia, secondo le modalità stabilite dalla seconda e dalla terza edizione delle linee guida, debba essere esperito anche nei riguardi delle imprese cui i predetti enti conferiscono appalti o a favore dei quali autorizzano lo svolgimento di subappalti o altri subcontratti. |
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I.3. Modalità dei controlli antimafia relativi alle imprese impegnate nella realizzazione delle arterie «Pedemontana» e Bre.Be.Mi.Come è noto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2008 annovera tra le progettualità connesse allo svolgimento dell'esposizione universale anche alcune opere essenziali da realizzarsi a cura di amministrazioni ed enti diversi dalla EXPO S.p.a. Per ciascuno di tali interventi sono stati stipulati appositi protocolli di legalità tra le competenti prefetture e le stazioni appaltanti volti a elevarne la cornice di sicurezza attraverso misure di maggior rigore rispetto alle ordinarie procedure di controllo a fini antimafia. Rientrano in questo ambito la costruzione delle autostrade «Pedemontana» e «Brescia-Bergamo-Milano», destinate ad attraversare diverse province della Lombardia e per le quali il soggetto attuatore è stato individuato nell'amministrazione regionale ed in relazione alle quali erano stati stipulati appositi protocolli di legalità in data antecedente alle linee guida del 19 aprile 2011. Nell'ambito delle indicazioni contenute nella seconda edizione delle linee guida, del 7 dicembre 2013, è stata valutata l'opportunità di conservare lo statuto regolamentare previsto per tali interventi dai predetti protocolli di legalità, con taluni specifici accorgimenti volti a rafforzare i meccanismi di coordinamento informativo tra i gruppi interforze delle prefetture complessivamente coinvolte dalla realizzazione dell'EXPO. Alla base di tale orientamento espresso dal Comitato, va ricondotta la preoccupazione che un generalizzato reindirizzamento dei controlli previsti dagli strumenti pattizi relativi a «Pedemontana» e «Bre.Be.Mi», in termini similari a quelli attuati per il sito dell'EXPO, potesse determinare soluzioni di continuità nell'azione di prevenzione antimafia, senza aggiungere concreti vantaggi in termini di sostanziale efficacia. Ciò, tenuto anche conto del fatto che la cornice di sicurezza delineata dai protocolli citati, se pur definita in epoca antecedente all'emanazione delle prime linee guida del 2011, appare improntata a criteri di massimo rigore, sul piano della strumentazione antimafia, in coerenza con le più generali direttive emanate da questo Comitato con riferimento a tutte le infrastrutture strategiche. Ed infatti, anche in considerazione della natura delle opere in esame, che rientrano tra quelle tradizionalmente più esposte a rischio di infiltrazioni, gli strumenti pattizi sottoscritti, rispettivamente il 16 gennaio e il 20 dicembre 2010, tra le prefetture interessate e i concessionari delle opere, prevedono una generalizzata estensione del più penetrante sistema delle informazioni prefettizie a tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, di qualunque importo, senza esenzione al |
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