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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 05/08/2024, n. 108
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D. Leg.vo 05/08/2024, n. 108
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»; Visto l’articolo 17 della legge n. 111 del 2023, recante i principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo, nonché di potenziamento del regime di adempimento collaborativo e, in particolare, il comma 1, lettere a), b), c), d), e) f), g), numeri 1) e 2), e h), numero 2); |
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Art. 1. - Modifiche alla disciplina dell’adempimento collaborativo1. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4, comma 1-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di certificazione infedele si applicano le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La certificazione è infedele se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità indicati nel regolamento di cui al comma 1-ter, nonché in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma 1-ter. In caso di certificazione infedele l’Agenzia dell’entrate ne tiene conto ai fini dell’ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione infedele al Consiglio Nazionale dell’ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza.». b) all’articolo 6: 1) al comma 3-ter, il secondo periodo |
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Art. 2. - Modifiche alla disciplina degli adempimenti tributari1. All’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. I programmi informatici di cui al comma 5 di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.». |
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Art. 3. - Ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni: a) agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; b) all’articolo 3-bis: |
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Art. 4. - Modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 8: 1) al comma 1, le parole: «1° aprile» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile»; 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per il 2024 i programmi informatici di cui al comma 1 sono resi disponibili entro il 15 giugno ovvero entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario già dall’anno 2023.» b) all’articolo 9, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Per il primo anno di applicazione dell’istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.»; c) all’articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti di cui al comma 1 che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 9, comma 3, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.» d) all’articolo 11, comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: «b-bis) con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni; b-ter) adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014; b-quater) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91 |
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Art. 5. - Modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche1. All’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quarto comma, le parole «, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da que |
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Art. 7. - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3 e 5, valutati in euro 2.591.227 per l’anno 2024, euro 105.682.455 per l’anno 2025 ed euro 5.182.455 annui |
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Art. 8. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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