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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 12/07/2024, n. 103
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 14; Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» N1 e, in particolare, l’articolo 27 che al comma 1 stabilisce che al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo, consentendo l’efficace tutela degli interessi pubblici, nonché di favorire la ripresa e il rilancio delle attività economiche, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi volti a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche e che il comma 2, del citato articolo 27, stabilisce che i decreti legislativi di attuazione del medesimo articolo siano adottati entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge 5 agosto 2022, n. |
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Art. 1. - Ambito di applicazione e definizioni1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Ai fini del presente decreto si intende per: |
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Art. 2. - Semplificazione degli adempimenti amministrativi1. Al fine di garantire una piena conoscenza degli obblighi ai quali i soggetti controllati sono tenuti e di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di seguito Dipartimento, elabora uno schema standardizzato per l’effettuazione del censimento dei controlli. Entro centocinquanta giorni dalla data di adozione dello schema standardizzato, le amministrazioni di cui all’articolo 1 pubblicano nei propri siti istituzionali il censimento dei controlli che ad esse fanno capo previsti dalle disposizioni vigenti. 2. Le amministrazioni di cu |
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Art. 3. - Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso»1. Ai fini della programmazione dei controlli di cui all’articolo 5, è istituito un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, riferito ai seguenti ambiti omogenei: a) protezione ambientale; b) igiene e salute pubblica; c) sicurezza pubblica; d) tutela della fede pubblica; e) sicurezza dei |
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Art. 4. - Fascicolo informatico di impresa e obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli1. Al fine di rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonché programmare l’attività ispettiva in ragione del profilo di rischio, le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa di seguito «fascicolo informatico», di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. In caso di mancato deposito da parte dell’amministrazione del verbale contenente l’esito dei controlli nel fas |
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Art. 5. - Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche1. Per agevolare e promuovere la comprensione e il rispetto sostanziale della normativa applicabile in materia di controlli, i Ministeri competenti e le regioni pubblicano sui propri siti istituzionali, anche a seguito dell’attività di dialogo e confronto di cui all’articolo 7, apposite linee guida o FAQ, anche tenendo conto della complessità della disciplina di riferimento. 2. Il controllo si fonda sul principio della fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni che programmano e svolgono i controlli, nonché dei principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in |
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Art. 6. - Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecit |
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Art. 7. - Meccanismi di dialogo e collaborazione1. Quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative riguardanti fattispecie di carattere generale, di massima o di particolare importanza ovvero gravi e ripetute difformità applicative nell’ambito del territorio nazionale, relative a obblighi e adempimenti che sono oggetto dei controlli, le associazioni nazionali di cate |
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Art. 9. - Utilizzo di soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo1. Le amministrazioni cui sono attribuite funzioni di controllo, diverse da quelle in materia di controllo fiscale, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adottano misure volte ad automatizzare progressivamente le proprie attività, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse quelle di intelligenza artificiale in coerenza con il princ |
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Art. 10. - Trattamento dei dati personali1. I trattamenti dei dati di cui al presente decreto sono effettuati in conformità e nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento eur |
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Art. 11. - Clausola di salvaguardia1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente co |
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Art. 13. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse uman |
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