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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Dehors in attività edilizia libera, chiarimenti del Consiglio di Stato
INDIVIDUAZIONE DEL REGIME EDILIZIO - C. Stato 13/02/2023, n. 1489 ha evidenziato che le strutture utilizzate dagli imprenditori commerciali per ampliare la superficie del proprio esercizio sono state spesso oggetto di questioni interpretative ai fini di individuare il corretto regime edilizio da applicare.
Tali strutture non sono infatti definite esplicitamente dalla normativa nazionale e dunque devono essere ricondotte alle ipotesi disciplinate dal legislatore attraverso un’analisi delle loro caratteristiche.
La difficoltà di inquadramento di tali manufatti collocati su area pubblica, si legge nella sentenza, è inoltre accentuata dalla stratificazione normativa, in particolare locale, connotata da scelte di pianificazione del territorio urbano a volte particolarmente permissive, oppure vaghe, oppure da atteggiamenti di sostanziale tolleranza o quanto meno acquiescenza rispetto a situazioni che, per consistenza e durata, paiono sussumibili al concetto di “nuova costruzione” più che a quello di attività edilizia libera di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001.
Pertanto, al fine di individuare un giusto punto di incontro fra le esigenze pubbliche e private, non sempre necessariamente contrapposte, è necessario porre dei “paletti” temporali, il superamento dei quali, diviene chiaro indizio di tendenziale non stagionalità della struttura, con conseguente necessità:
- di individuare il titolo edilizio occorrente per la sua realizzazione;
- di ricondurla, ove comunque avvenuta, all’illecito corrispondente alla sua mancanza.
CARATTERISTICHE PER IL REGIME DI ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA - In tale contesto, i giudici hanno affermato che sotto il profilo edilizio, i dehors, che di fatto assumono una consistenza che varia dalla semplice tenda, o ombrellone ad ampie falde, al box munito di infissi chiusi tipo veranda, possono essere installati liberamente ove rispondano alle caratteristiche di cui all’art. 6, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e-bis).
La disposizione si riferisce a opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 180 giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale.
Dalla lettura della norma emergono due elementi connotanti tali strutture:
- uno funzionale, consistente cioè nella finalizzazione alle esigenze dell’attività, che devono tuttavia essere “contingenti e temporanee”, intendendosi per tali quelle che, in senso obiettivo, assumono un carattere onotologicamente temporaneo, quanto alla loro durata, e contingente, quanto alla ragione che ne determina la realizzazione, e che in ogni caso (cioè quale che ne sia la “contingenza” determinante), non superano comunque i 180 giorni (termine che, come detto, deve comprendere anche i tempi di allestimento e smontaggio, riducendosi in tal modo l’uso effettivo ad un periodo inferiore ai predetti 180 giorni);
- l’altro strutturale, ovvero l’avvenuta realizzazione con materiali e modalità tali da consentirne la rapida rimozione una volta venuta meno l’esigenza funzionale (e quindi al più tardi nel termine di 180 giorni dal giorno di avvio dell’istallazione, coincidente con quello di comunicazione all’amministrazione competente).
In sostanza i dehors possono rientrare nell'attività edilizia libera qualora siano funzionali ad esigenze temporanee e siano facilmente rimovibili.
I giudici hanno dunque escluso che i dehors possano ricondursi alla lett. e-quinquies) dell’art. 3, D.P.R. 380/2001 (che non prevede uno specifico termine di permanenza) quali “elementi di arredo”, in quanto gli stessi risultano invece del tutto strumentali ad una specifica attività commerciale, onde ampliarne ed agevolarne l’esercizio. Neppure rientrano nell’altra dicitura contemplata dalla norma, ovvero quella di “area ludica”, stante che la relativa definizione si completa col riferimento alla mancanza di scopo di lucro, ontologicamente incompatibile con un utilizzo a corredo ed in ampliamento di un’attività imprenditoriale.
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - Dalla diversa angolazione della tutela del paesaggio, i giudici hanno affermato che tali installazioni sono esonerate dall’autorizzazione di cui all’art. 146 del D. Leg.vo 42/2004 ove si tratti di opere “di lieve entità”, nell’accezione declinata alla voce A.16 dell’Allegato A al D.P.R. 31/2017 che intende per tali quelle (tra l’altro) strutture semplicemente ancorate al suolo senza opere murarie o di fondazione, destinate a permanere per un periodo comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare.
DISCIPLINA EX D.L. 34/2020 - Infine il Consiglio di Stato ha chiarito che la disciplina a regime non è incisa dalla riconosciuta possibilità di installare manufatti a servizio delle attività commerciali su area pubblica senza alcun titolo, né edilizio, né paesaggistico, introdotta in via eccezionale dall’art. 181 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto Sostegni). Questa infatti non può retroagire rispetto a procedimenti incardinati sulla base della previgente normativa, dando adito ad una implicita, quanto inammissibile, sanatoria degli eventuali abusi commessi in ragione del mancato rispetto delle regole vigenti ratione temporis.