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Sent. C. Giustizia UE 22/12/2022, n. C-553/21

9763931 9763931
Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Articolo 5, quarto trattino - Aliquote di accisa differenziate in funzione dell’uso commerciale, o meno, di tali prodotti - Esenzioni e riduzioni fiscali facoltative - Presentazione di una domanda di riduzione fiscale facoltativa dopo la scadenza del termine previsto a tal fine ma prima della scadenza del termine di liquidazione dell’imposta di cui trattasi - Principio della certezza del diritto - Principio di effettività - Principio di proporzionalità.

Il principio di effettività e il principio di proporzionalità, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito dell’attuazione di una disposizione come quella di cui all’articolo 5, quarto trattino, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, che consente agli Stati membri di applicare, a determinate condizioni, aliquote d’imposta differenziate tra il consumo professionale e non professionale dei prodotti energetici e dell’elettricità di cui a tale direttiva, essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale le autorità competenti di uno Stato membro sono tenute a respingere, automaticamente e senza eccezioni, una domanda di esenzione fiscale depositata entro il termine di liquidazione dell’imposta di cui trattasi, previsto dal diritto nazionale, per il solo motivo che il richiedente non ha rispettato il termine fissato da tale diritto per la presentazione di siffatta domanda.

Dalla redazione