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06/02/2023

Obbligatorietà dell'incarico di RUP e rifiuto per circostanze eccezionali

In tema di appalti pubblici, l'ANAC, dopo avere ribadito l'obbligatorietà dell'incarico di Responsabile unico del procedimento (RUP), ha riepilogato le circostanze che potrebbero impedire lo svolgimento di tale compito.

Fattispecie
L’istante ha chiesto all'ANAC se:
- l’incarico di Responsabile unico del procedimento (RUP) possa ritenersi obbligatorio o se, invece, sia possibile, per il soggetto incaricato, rifiutarlo;
- se l’eventuale rifiuto debba essere supportato da adeguata motivazione e se quest’ultima possa fondarsi su ragioni diverse dalla mancanza dei requisiti fissati dall’art. 31 del D. Leg.vo 50/2016 e dalle Linee guida ANAC n. 3;
- se l’eventuale rifiuto all’incarico di RUP, abbia affetto immediato per l’amministrazione o se possa formare oggetto di valutazione da parte del dirigente preposto.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con il Parere del 11/01/2023, n. 68, ha svolto le seguenti considerazioni:
- l'art. 31, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 stabilisce che l’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato;
- secondo le Linee guida ANAC n. 3 (aggiornate con la Delib. ANAC 11/10/2017, n. 1007), il RUP è nominato, di norma, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche, dotati dei prescritti requisiti di professionalità, fatta salva la possibilità di ricorrere alla figura del supporto al RUP;
- la scelta della figura professionale cui attribuire la funzione di RUP è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante;
- nell’individuazione del soggetto al quale affidare l’incarico di RUP, la stazione appaltante, oltre alla adeguata professionalità, dovrà verificare che non sussistano a carico dello stesso le ipotesi di conflitto di interessi di cui all'art. 42, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016;
- secondo le Linee guida ANAC n. 15 (di cui alla Delib. ANAC 05/06/2019, n. 494), al fine di assicurare che il conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara sia effettuato in assenza di conflitti di interessi, la nomina è subordinata all’acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull’assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato. Le Linee guida ANAC n. 15 quindi impongono alla stazione appaltante di valutare la sussistenza del conflitto di interessi nel caso concreto ed eventualmente adottare le iniziative gestorie opportune;
- la stazione appaltante deve altresì verificare che a carico del soggetto al quale affidare l'incarico non sussistano condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, previsti dal Codice penale.

Conclusioni ANAC
Posto quanto sopra, l'ANAC ha concluso che, ferma l’obbligatorietà dell’incarico di RUP, che non può essere rifiutato, e fermi gli obblighi di verifica in capo alla stazione appaltante, l’eventuale rifiuto del soggetto incaricato, potrebbe eccezionalmente fondarsi su circostanze che impediscono lo svolgimento di tale compito, come:
- l’assoluta carenza di adeguata professionalità (ove la SA non ricorra alle soluzioni indicate per tale circostanza, nelle Linee guida ANAC n. 3);
- la sussistenza di un conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 del D. Leg.vo 50/2016;
- o l’esistenza di una sentenza di condanna per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la PA), ai sensi dell’art. 35-bis del D. Leg.vo 30/03/2001, n. 165.
La sussistenza di una delle situazioni sopra indicate, opportunamente comunicate dal soggetto interessato alla stazione appaltante, può determinare l’impossibilità allo svolgimento dell’incarico di RUP.
Conseguentemente, l’eventuale rifiuto ad assumere l’ufficio di RUP potrebbe eccezionalmente discendere da cause ostative allo svolgimento dell’incarico, come quelle sopra indicate. In presenza di simili circostanze, la stazione appaltante, svolte le verifiche di competenza, è tenuta alla tempestiva sostituzione del soggetto individuato, con altro idoneo allo svolgimento del ruolo di RUP.
L'ANAC precisa infine che l’eventuale rifiuto del soggetto individuato come RUP non produce effetti immediati ma è rimesso alla valutazione discrezionale della stazione appaltante.

Dalla redazione