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01/02/2023

Appalti pubblici: risoluzione del contratto per gravi illeciti professionali

L'ANAC ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per la stazione appaltante di risolvere un contratto di appalto in corso di esecuzione nel caso in cui i vertici della società affidataria siano sottoposti ad indagini penali per reati corruttivi.

Quesito
La questione sottoposta all'ANAC riguarda la possibilità di risolvere un contratto di appalto pubblico in presenza di gravi fatti di rilevanza penale conosciuti dalla stazione appaltante, ma in assenza di una sentenza definitiva o decreto penale di condanna.

Considerazioni ANAC
L'ANAC ha svolto le seguenti considerazioni:
- i requisiti generali di moralità richiesti dall’ordinamento ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento degli appalti pubblici e della stipula dei relativi contratti, sono elencati nell’art. 80, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il quale stabilisce che costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta per uno dei reati indicati nelle lettere da a) a g) della stessa disposizione;
- le circostanze indicate nell’art. 80, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 costituiscono, inoltre, causa di risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 108 del D. Leg.vo 50/2016;
- ai sensi di quanto sopra, non è sufficiente che sia in corso un procedimento penale per l’accertamento della commissione dei reati indicati dall’art. 80, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 o che sia stata emessa in tale ambito una misura cautelare o disposto un rinvio a giudizio a carico dell'operatore economico;
- tuttavia, la disciplina di settore non esclude che determinati fatti di rilievo penale, laddove costituenti ipotesi di grave errore professionale, possano essere valorizzati ai fini della lett. c), dell’art. 80, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016;
- dunque, al di fuori delle cause di esclusione tassativamente previste dall'art. 80, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016, in presenza di gravi fatti di rilevanza penale conosciuti dalla stazione appaltante è demandato alla stessa un margine importante di discrezionalità con riferimento alla verifica del requisito di cui alla lett. c), dell’art. 80, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016, che prevede come causa ostativa alla partecipazione a gare d’appalto e alla stipula dei relativi contratti la circostanza che il concorrente abbia commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante (si vedano anche le Linee guida ANAC n. 6, di cui alla Delib. ANAC 1008/2017);
- può formare oggetto di valutazione, da parte della stazione appaltante, come grave illecito professionale anche la pendenza di indagini penali o il rinvio a giudizio del legale rappresentante della società, o anche il caso in cui il legale rappresentante o socio di maggioranza della società aggiudicataria sia destinatario di una misura cautelare interdittiva. Tali circostanze, astrattamente integranti fattispecie di grave illecito professionale in capo all’operatore economico, devono formare oggetto di valutazione in concreto da parte della stazione appaltante;
- il giudice amministrativo ha ritenuto che possono formare oggetto delle predette valutazioni anche gli atti da cui emergano le risultanze di un’indagine penale e da cui siano ricavabili specifici, circostanziati e gravi indizi, senza necessità di attendere un provvedimento di rinvio a giudizio o un provvedimento, anche non definitivo, di condanna. Gli atti di indagine infatti rilevano in quanto veicolo di informazioni rilevanti e utili per la Stazione appaltante ai fini dell’autonoma verifica della sussistenza della causa di esclusione (si veda Sent. T.A.R. Campania Salerno 10/06/2022, n. 1626);
- dev’essere l’amministrazione a valutare, in concreto, se e per quali motivi gli elementi raccolti depongono per un illecito professionale così grave da incidere sull’affidabilità morale o professionale dell’operatore (si veda Appalti pubblici: valutazione gravi illeciti professionali per indagine penale in corso di gara).

Conclusioni ANAC
Posto quanto sopra, l'ANAC ha concluso che è rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante l’incidenza di indagini penali in corso sull’affidabilità dell’operatore economico, in relazione alla sussistenza del grave illecito professionale ai sensi della lett. c), dell’art. 80, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016.
L’ANAC ha aggiunto che, in virtù del principio di continuità del possesso dei requisiti generali e speciali, tali requisiti devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche per tutta la durata della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità (si veda Sent. C. Stato Ad. Plen. 20/07/2015, n. 8).
Pertanto, qualora in corso di esecuzione del contratto d’appalto intervenga la perdita dei requisiti di ordine generale o di ordine speciale, da parte dell’appaltatore, la stazione appaltante è tenuta a valutare l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto d’appalto.
Il contratto d’appalto, quindi, può validamente essere mantenuto in vita solo in assenza di eventi e circostanze che lo rendano non più idoneo al perseguimento dell’interesse pubblico per il quale è stato stipulato, incluso il caso in cui l’affidabilità morale e professionale dell’appaltatore risulti - a giudizio della stazione appaltante - compromessa da fatti penalmente rilevanti, integranti una fattispecie di grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80, comma 5 del D. Leg.vo 50/2016.

Dalla redazione