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Sent. C. Giustizia UE 01/12/2022, n. C-419/21

9724254 9724254
Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Articolo 2, punto 1 - Nozione di «transazioni commerciali» - Risarcimento per le spese di recupero sostenute dal creditore in caso di ritardo di pagamento del debitore - Articolo 6 - Importo minimo forfettario pari a EUR 40 - Ritardo di più pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo di forniture di merci o di prestazioni di servizi realizzate in esecuzione di un solo e medesimo contratto.

1) L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «transazioni commerciali» ivi contenuta comprende ciascuna delle forniture di merci o prestazioni di servizi in successione, effettuate in esecuzione di un solo e medesimo contratto.

2) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE, in combinato disposto con l’articolo 4 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che qualora un solo e medesimo contratto preveda forniture di merci o prestazioni di servizi in successione, ciascuna da pagare entro un determinato termine, l’importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento per i costi di recupero è dovuto al creditore per ciascun ritardo di pagamento.

Dalla redazione