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30/01/2023

Caratteristiche e requisiti dei volumi tecnici

Il TAR Campania riepiloga le caratteristiche dei volumi tecnici ai fini dell’esclusione della necessità del permesso di costruire.

Nel caso di specie il ricorrente contestava un ordine di demolizione di una struttura realizzata in assenza di permesso di costruire sul lastrico solare di un preesistente corpo di fabbrica. Le sue argomentazioni risultavano supportate da un'altra sentenza su una fattispecie analoga (TAR Campania-Salerno 19/02/2016, n. 368) in cui la sopraelevazione contestata (6,40 x 6,65 m. circa) era priva delle caratteristiche di abitabilità e pertanto era stata erroneamente qualificata dall’amministrazione comunale come “nuova costruzione”, con la conseguente applicazione della sanzione ripristinatoria, laddove si trattava invece di una mera pertinenza/volume tecnico avente funzione di protezione, isolamento termico e contenimento energetico nonché di alloggiamento degli impianti tecnologici a servizio della sottostante abitazione, in quanto tale sottoposta a semplice SCIA.

In proposito il TAR Campania-Salerno 09/12/2022, n. 3333, ha ricordato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (v. C. Stato 21/01/2015, n. 175) si definisce volume tecnico - non assoggettabile a permesso di costruire, perché non integrante una significativa trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, quindi non sanzionabile mediante l’applicazione della misura demolitoria - il volume non impiegabile né adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all'interno dell'edificio.
In sostanza si tratta di volumi che si risolvono in semplici interventi che non generano aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo.
Un tale volume - che deve porsi in rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione, nonché in rapporto di proporzionalità con le esigenze effettive da soddisfare - non è di norma computato nella volumetria massima assentibile.

Tale natura è stata ritenuta ravvisabile per cabine contenenti impianti idrici, termici, motori dell'ascensore e simili, nonché per i sottotetti termici, intesi come ambienti situati sotto il solaio di copertura di un edificio, con esclusive funzioni di isolamento dagli agenti esterni dell'ultimo piano dell'edificio stesso, purché non utilizzabile per attività connesse all'uso abitativo, come nel caso di soffitte, stenditoi chiusi o locali di sgombero.

Tanto premesso in linea generale, in mancanza di contrarie allegazioni difensive comunali, l’opera oggetto di controversia presentava secondo i giudici tutti i requisiti contemplati dalla giurisprudenza ai fini della sua definizione come mero “volume tecnico”, ovvero:
- le dimensioni contenute (6,40 x 6,65 m.);
- l’assenza di univoci elementi indicativi della possibile destinazione abitativa della stessa (dalle fotografie depositate in giudizio emergeva che l’opera era priva di finestre atte a consentirne l’utilizzo in chiave residenziale);
- la finalità della stessa di isolamento termico e di alloggiamento degli impianti tecnologici, attestata dal consulenza tecnica di parte ricorrente.
Sulla base di tali considerazioni il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato l’ordine di demolizione, ritenendo necessario da parte dell'amministrazione un approfondimento sulla possibile riconducibilità dell'opera in questione alla nozione di volume tecnico.

Dalla redazione