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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Titolo di studio conseguito all’estero e partecipazione alla gara
A cura di Avv. Giulia De Paolis
Associate Studio legale internazionale Gianni & Origoni
Il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, con la recente pronuncia del 02/01/2023, n. 4, ha riformato la sentenza del TAR Sicilia-Palermo 13/09/2022, n. 2563.
Il giudizio di primo grado dinanzi al TAR Sicilia
La vicenda riguarda la gara, indetta dal Ministero della Giustizia, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di digitalizzazione dei fascicoli giudiziari.
Con ricorso dinanzi al TAR Sicilia-Palermo, la Società ha impugnato la sua esclusione dalla gara - nonché, per invalidità derivata, l’intervenuta aggiudicazione in favore della controinteressata - disposta per mancanza dell’attestazione di equipollenza del titolo di studio estero in capo al responsabile unico del servizio.
Con la sentenza 13/09/2022, n. 2563, il TAR Sicilia-Palermo ha respinto il ricorso proposto dalla Società.
In particolare, il TAR ha ritenuto che nel caso in cui figuri, tra i requisiti di partecipazione ad una gara, il possesso di un titolo di studio ed il concorrente intenda utilizzarne uno conseguito all’estero, “è necessario che chieda e ottenga l’attestazione di equipollenza entro il termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, anche se questo non è espressamente previsto nella lex specialis”.
Ciò, in quanto opererebbe il meccanismo dell’eterointegrazione delle previsioni in essa contenute con le previsioni di rango legislativo primario.
Il TAR ha ritenuto parimenti infondato il secondo motivo di ricorso con cui è stato dedotto che la Stazione appaltante avrebbe dovuto valutare e ritenere valido l’ulteriore curriculum trasmesso dalla Società durante la fase di soccorso istruttorio, in quanto nel caso di specie veniva in considerazione un requisito di partecipazione relativo alla capacità tecnico-professionale, non suscettibile di soccorso istruttorio.
Il giudizio di appello dinanzi al CGARS
Avverso la Sentenza del TAR, la Società ha interposto appello al CGARS.
In primo luogo, in quanto non meriterebbe alcuna condivisione il ragionamento del TAR secondo il quale l’obbligo dell’attestazione di equipollenza del titolo di studio estero e, quindi, la legittimità dell’esclusione - per via dell’eterointegrazione - discenderebbe dalla L. 148/2002 introduttiva del concetto di riconoscimento finalizzato del titolo di studio estero.
Ciò in quanto, i principi eurounitari di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di massima concorrenza e di trasparenza dell’attività amministrativa impongono che le condizioni sostanziali e procedurali relative alla partecipazione ad un appalto debbano essere chiaramente definite in anticipo e rese pubbliche in modo chiaro, preciso e univoco, di tal ché non può ammettersi, a fronte di pretesi significati impliciti o inespressi, l’inserimento ex post, per il tramite dell’eterointegrazione, di cause di esclusione o condizioni di partecipazione non conosciute all’atto della presentazione delle offerte.
La Società ha, altresì, lamentato l’erroneità della sentenza per aver disatteso il secondo motivo, con cui ha contestato che, mediante l’allegazione dell’ulteriore curriculum, effettuata in sede di soccorso istruttorio, la stessa non avrebbe prodotto “una valida comprova del requisito tecnico” di cui all’art. 7.1 del Capitolato, trattandosi, a dire del RUP, di un’ipotesi di “mancato possesso del requisito di capacità tecnico-professionale” che “non è sanabile” con conseguente esclusione.
Il CGARS ha accolto l’Appello e condannato il Ministero al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
In particolare, quanto al primo motivo, il CGARS, sebbene abbia affermato che nel caso in cui una disciplina di gara richieda il possesso di un titolo, sia tautologico ritenere che ci si riferisca al titolo rilasciato in ambito nazionale o ad un titolo certificato come ad esso equipollente ma che, tuttavia, “tale argomentazione non giustifica di per sé l’esclusione dell’operatore economico dal procedimento di gara”.
Ciò in quanto, nel caso di specie, nessuna previsione di esclusione era specificamente prevista dalla lex specialis di gara; la stazione appaltante avrebbe potuto dare seguito all’iter di soccorso istruttorio, eventualmente sollecitando la produzione del certificato di equipollenza, pur richiesto dall’operatore economico e prendere in considerazione, in sede di comprova dei requisiti, il cv prodotto in alternativa.
Il CGARS ha ritenuto fondato anche il secondo motivo di appello, riconoscendo che l’irregolarità di cui trattasi “non evidenzia alcuna carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa era finalizzata”, ma, al contrario, essendo il cv un mezzo a comprova del requisito di partecipazione, rientra proprio nel perimetro del soccorso istruttorio, in cui la “successiva correzione o integrazione documentale” era volta ad attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, comprovate dalla Società mediante l’allegazione del cv di un altro soggetto, già proprio dipendente al momento di presentazione dell’offerta.
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