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24/01/2023

Chiarimenti sull’offerta tecnica, ammissibilità del soccorso procedimentale

Secondo il Consiglio di Stato, la stazione appaltante può attivare il soccorso procedimentale per ottenere chiarimenti sull'offerta tecnica ed economica anche in assenza di una esplicita previsione nella legge di gara.

Il Consiglio di Stato spiega la differenza tra il soccorso istruttorio e il soccorso procedimentale, ritenendo ammissibili i chiarimenti sull'offerta tecnica ed economica volti ad individuare l'effettiva volontà del concorrente senza necessità di integrazione documentale.

SOCCORSO ISTRUTTORIO - C. Stato 10/01/2023, n. 324 ha ricordato che ai sensi dell’art. 83, comma 9, D. Leg.vo 50/2016 la carenza dell'offerta economica e tecnica non può essere in alcun modo sanata attraverso il soccorso istruttorio. Tale istituto ha come finalità quella di consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all'offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Secondo la giurisprudenza è quindi escluso il soccorso istruttorio volto a sanare carenze strutturali dell'offerta tecnica, giacché esse riflettono una carenza essenziale dell'offerta, tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto.
Pertanto vanno ritenute ammissibili solo quelle integrazioni documentali che non riguardino elementi essenziali dell'offerta.

SOCCORSO PROCEDIMENTALE - Peraltro, secondo la giurisprudenza, sussiste la possibilità che la stazione appaltante corregga gli errori materiali inficianti l'offerta, a condizione che l'effettiva volontà negoziale dell'impresa partecipante alla gara sia individuabile in modo certo nell'offerta presentata, senza margini di opacità o ambiguità, così che si possa giungere a esiti univoci circa la portata dell'impegno ivi assunto.
Il rimedio - diverso dal soccorso istruttorio, che come detto non potrebbe riguardare né il profilo economico né quello tecnico - consiste nella possibilità di richiedere al concorrente di fornire chiarimenti volti a consentire l'interpretazione della sua offerta e a ricercare l'effettiva volontà dell'offerente, superando le eventuali ambiguità e senza attingere a fonti di conoscenza estranee alla medesima.
A conferma di tale orientamento i giudici hanno ricordato che con i pareri relativi allo schema del Codice degli appalti pubblici di cui al D. Leg.vo 50/2016 e del “correttivo” di cui al D. Leg.vo 56/2017, resi dalla Commissione speciale (v. parere C. Stato 01/04/2016, n. 855), il Consiglio di Stato aveva espressamene sottolineato, in relazione all’art. 83, D. Leg.vo 50/2016, l’opportunità di conservare tale forma di soccorso, in virtù del quale potessero essere richiesti, in caso di dubbi riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica”, chiarimenti al concorrente, fermo il divieto di integrazione della stessa, laddove i chiarimenti valgono a chiarire la portata dell’offerta.
Si tratta, in particolare, di quei chiarimenti che, per la giurisprudenza, sono ammessi, in quanto finalizzati a consentire l’interpretazione delle offerte e ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con esse assunte.

L’esperibilità del soccorso procedimentale deve pertanto ritenersi consentita, anche se non prevista nella lex specialis di gara, in via di eterointegrazione della stessa, in presenza di un errore manifesto o di ambiguità dell’offerta tecnica laddove comunque l’effettiva volontà del partecipante sia desumibile da altri elementi della medesima offerta tecnica, consentendosi in tale modo di coniugare il principio della massima partecipazione con il principio della par condicio, che risulterebbe altrimenti vulnerato ove si consentisse al concorrente di integrare ex post un’offerta carente dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara, sia ove detti requisiti siano richiesti ai fini della stessa ammissibilità dell’offerta (dovendo l’offerta carente in tal caso essere esclusa), sia ove siano richiesti ai fini dell’attribuzione di un punteggio premiale (non potendosi al riguardo attribuire il correlativo punteggio).

Ne consegue, in conclusione, che l'integrazione documentale costituisce l’elemento che distingue i due istituti: se infatti è necessaria la produzione di ulteriori documenti si rientra nel soccorso istruttorio, non ammesso però per l’offerta tecnica; se invece la stazione appaltante richieda solo chiarimenti senza necessità di dover attingere a documenti esterni all’offerta si può attivare il soccorso procedimentale, ammesso anche con riguardo all’offerta tecnica.

Dalla redazione