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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 11/04/2006, n. 198
D. Leg.vo 11/04/2006, n. 198
D. Leg.vo 11/04/2006, n. 198
D. Leg.vo 11/04/2006, n. 198
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 05/11/2021, n. 162
- D. Leg.vo 14/09/2015, n. 151
- L. 24/12/2012, n. 228
- D. Leg.vo 15/03/2010, n. 66
- D. Leg.vo 25/01/2010, n. 5
- Sent. Corte Cost. 29/10/2009, n. 275
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Premessa |
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Libro I - DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA |
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Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell'obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misur |
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Titolo II - Omissis
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Libro II - OMISSIS
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Libro III - PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA NEI RAPPORTI ECONOMICI |
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Titolo I - PARI OPPORTUNITÀ NEL LAVORO |
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Capo I - Omissis
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Capo II - Divieti di discriminazione |
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Art. 27. - Divieti di discriminazione nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e nelle condizioni di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4; legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 3)1. È vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampl |
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Art. 28. - Divieto di discriminazione retributiva (legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 2)1. È vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno |
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Art. 29. - Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella progressione di carriera (legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3) |
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Art. 30. - Divieti di discriminazione nell'accesso alle prestazioni previdenziali (legge 9 dicembre 1977, n. 903, articoli 4, 9, 10, 11 e 12) |
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Art. 30-bis. - Divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive. Differenze di trattamento consentite1. Nelle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, specificamente per quanto riguarda: |
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Art. 31. - Divieti di discriminazione nell'accesso agli impieghi pubblici (legge 9 febbraio 1963, n. 66, articolo 1, comma 1; legge 13 dicembre 1986, n. 874, articoli 1 e 2)1. La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e d |
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Art. 32. - Divieti di discriminazione nell'arruolamento nelle forze armate e nei corpi speciali (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, articolo 1) |
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Art. 33. - Divieti di discriminazione nel reclutamento nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, articolo 2) |
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Art. 34. - Divieto di discriminazione nelle carriere militari (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, articoli 3, 4 e 5) |
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Art. 35. - Divieto di licenziamento per causa di matrimonio (legge 9 gennaio 1963, n. 7, articoli 1, 2 e 6)1. Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non apposte. 2. Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di matrimonio. 3. Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicaz |
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Capo III - Omissis
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Capo IV - Promozione delle pari opportunità |
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Art. 42. - Adozione e finalità delle azioni positive (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, commi 1 e 2)1. Le azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell'ambito della competenza statale, sono dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzate l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro. 2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di: |
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Art. 43. - Promozione delle azioni positive (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, comma 3)1. Le azioni positive di cui all'articolo 42 possono essere promosse dal Comitato di cui all'articolo 8 e dalle consigliere e dai consiglieri di parit� |
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Art. 44. - Finanziamento1. Entro il termine indicato nel bando di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), i datori di lavoro pubblici e privati, l |
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Art. 45. - Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 3) |
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Art. 46. - Rapporto sulla situazione del personale (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4)1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenute a redigere un rapporto ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. N20 1-bis. Le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalità previste dal presente articolo. N21 2. Il rapporto di cui al comma 1 è redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parità, che accedono attraverso un identificativo univ |
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Art. 46-bis. - Certificazione della parità di genere1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. 2. Con uno o più decreti d |
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Art. 47. - Richieste di rimborso degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 10, comma 1)1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle pari opportunità e su indicazion |
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Art. 48. - Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 7, comma 5)1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall' |
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Art. 49. - Azioni positive nel settore radiotelevisivo (legge 6 agosto 1990, n. 223, articolo 11)1. La concessionaria pubblica e i concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, promuovono azioni positive volt |
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Art. 50. - Misure a sostegno della flessibilità di orario1. Le misure a sostegno della flessibilità di orario, finalizzate a promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte |
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Art. 50-bis. - Prevenzione delle discriminazioni |
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Capo V - Omissis
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Titolo II - Titolo II 2-bis Omissis
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Libro IV - Omissis
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È |
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