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Sent. C. Giustizia UE 08/11/2022, n. C-873/19

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Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Convenzione di Aarhus - Accesso alla giustizia - Articolo 9, paragrafo 3 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47, primo comma - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Associazione per la tutela dell’ambiente - Legittimazione ad agire di tale associazione dinanzi a un giudice nazionale al fine di impugnare l’omologazione CE rilasciata a taluni veicoli - Regolamento (CE) n. 715/2007 - Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) - Veicoli a motore - Motore diesel - Emissioni di agenti inquinanti - Valvola per il ricircolo dei gas di scarico (valvola EGR) - Riduzione delle emissioni di ossido di azoto (NOx) limitata da un «intervallo termico» - Impianto di manipolazione - Autorizzazione di un tale impianto quando quest’ultimo si giustifica per la necessità di proteggere il motore da danni o avarie e di un funzionamento sicuro dei veicoli - Stato dell’arte.

1) L’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un’associazione per la tutela dell’ambiente, legittimata ad agire in giudizio conformemente al diritto nazionale, non possa impugnare dinanzi a un giudice nazionale una decisione amministrativa che concede o modifica un’omologazione CE eventualmente in contrasto con l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

2) L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007 deve essere interpretato nel senso che un impianto di manipolazione può essere giustificato, in forza di detta disposizione, solo a condizione che si dimostri che tale impianto risponde strettamente alla necessità di evitare i rischi immediati di danni o avarie al motore, causati da un malfunzionamento di una componente del sistema di ricircolo dei gas di scarico, che presentino una gravità tale da comportare un concreto pericolo in occasione della guida del veicolo dotato di detto impianto. Inoltre, la «necessità» di un impianto di manipolazione, ai sensi della citata disposizione, sussiste unicamente quando, al momento dell’omologazione CE di tale dispositivo o del veicolo che ne è provvisto, nessun’altra soluzione tecnica consente di evitare rischi immediati di danni o avarie al motore che comportino un concreto pericolo in occasione della guida del veicolo.

Dalla redazione