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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
La traslazione del fabbricato rispetto al progetto assentito costituisce variazione essenziale
Nella fattispecie il ricorrente contestava un ordine di demolizione di alcune opere che il Comune aveva ritenuto in totale difformità dai titoli abilitativi.
Secondo l’appellante si trattava invece di una “irrilevante” traslazione dell’area di sedime all’interno della sua proprietà. A suo avviso:
- la traslazione dell’edificio rispetto alle tavole progettuali non potrebbe qualificarsi come intervento in totale difformità, non determinando la realizzazione di un organismo integralmente diverso da quello assentito, né un aumento delle volumetrie realizzate;
- la traslazione dell’edificio dall’area di sedime potrebbe qualificarsi come variazione essenziale sono se incidente sul rispetto delle prescrizioni normative in tema di distanze minime dalle strade o dai confini nonché sulla destinazione urbanistica dei suoli (circostanza che riteneva esclusa nel caso di specie).
C. Stato 13/12/2022, n. 10918 ha ritenuto sussistenti le difformità riscontrate dal Comune e conseguentemente infondate le censure sollevate dalla parte ricorrente.
In particolare i giudici hanno evidenziato che:
- si è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un’opera diversa da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione;
- si configura invece la difformità parziale quando le ridette modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera.
Inoltre, con specifico riferimento al concetto di “modifica sostanziale della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza”, e, quindi, di variazione essenziale assoggettabile a sanzione demolitoria in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 32 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. c), assume rilievo non solo lo spostamento del manufatto su un’area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, ma anche ogni significativa traslazione dell'edificio in relazione alla localizzazione contenuta nelle tavole progettuali, capace di incidere sul rispetto delle prescrizioni normative in tema di distanze minime nonché sulla destinazione urbanistica dei suoli.
Nel caso di specie, la modifica della localizzazione dell’edificio avrebbe imposto una nuova valutazione del progetto da parte dell’amministrazione concedente, al fine di verificare la compatibilità con i parametri urbanistici e con le connotazioni dell’area. Risultava, invece, irrilevante il mantenimento delle ulteriori caratteristiche dell’intervento (sagoma, volumi, altezze, etc.), così come l’assenza di ogni incidenza della variante sul regime dei distacchi e delle distanze.
Infatti, ha concluso il Consiglio, la traslazione della costruzione costituisce uno spostamento del fabbricato su un’area diversa da quella originariamente prevista, comportando ex se una variazione essenziale sottoposta a sanzione demolitoria.