FAST FIND : FL7402

Flash news del
29/12/2022

Migliori tecniche disponibili (BAT) per l'industria tessile

La Commissione europea ha pubblicato le migliori tecniche disponibili (BAT) per l’industria tessile.

Con la Dec. Comm. UE 09/12/2022, n. 2508, pubblicata nella GUUE 20/12/2022, n. L 325, sono state adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) per l’industria tessile, in attuazione dell’art. 13, paragrafo 5 della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.

Le conclusioni si riferiscono in particolare alle attività di cui all’allegato I della Direttiva 2010/75/UE, numeri 6.2 e 6.11, relative:
- al pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera 10 Mg al giorno;
- al trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla Direttiva 91/271/CEE, a condizione che il principale carico inquinante provenga da attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT.

Le conclusioni riguardano anche:
a) le attività seguenti quando sono direttamente associate alle attività di cui all’allegato I, punto 6.2, della Direttiva 2010/75/UE:
- rivestimento;
- pulitura a secco;
- produzione di tessuti;
- finissaggio;
- laminazione;
- stampa;
- gazatura;
- carbonizzazione di lane;
- follatura di lane;
- filatura di fibre (diverse dalle fibre artificiali);
- lavaggio o risciacquo associato a tintura, stampa o finissaggio;
b) il trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse, a condizione che il principale carico inquinante provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT e che il trattamento delle acque reflue non rientri nell’ambito di applicazione della Direttiva 91/271/CEE;
c) gli impianti di combustione in loco direttamente associati alle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT, a condizione che i prodotti gassosi della combustione entrino in contatto diretto con le fibre tessili o i tessili (ad esempio mediante riscaldamento diretto, asciugatura, termofissaggio), o quando il calore radiante e/o di conduzione è trasferito attraverso una parete solida (riscaldamento indiretto) senza l’ausilio di un fluido intermediario di trasferimento di calore.

La Commissione UE ha precisato che le conclusioni si applicano ferme restando altre normative pertinenti, ad esempio sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH), sulla classificazione, l’etichettatura e sull’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), sui biocidi (BPR) o sull’efficienza energetica (principio “l’efficienza energetica al primo posto”).

Dalla redazione