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Sent. C. Giustizia UE 27/10/2022, n. C-390/21

9433481 9433481
Rinvio pregiudiziale - Mercato dei servizi relativi alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore - Regolamento (UE) 2018/858 - Articolo 61 - Obbligo in capo ai costruttori di veicoli di fornire le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore - Portata - Diritto d’accesso a tali informazioni - Operatori indipendenti - Editori di informazioni tecniche - Articolo 63 - Canone d’accesso ragionevole e proporzionato.

1) Gli articoli 61 e 63 del regolamento 2018/858/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, in combinato disposto con l’articolo 86, paragrafo 1, punto 4, e paragrafo 2, nonché con l’allegato XI, punto 1, di tale regolamento, devono essere interpretati nel senso che essi sono applicabili ai modelli di veicoli che sono stati omologati in vigenza del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

2) L’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento 2018/858/UE, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo che esso impone ai costruttori di veicoli di fornire un accesso senza restrizioni, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli definite all’articolo 3, punto 48, di tale regolamento comprende l’obbligo di consentire agli editori di informazioni tecniche di elaborare e utilizzare tali informazioni ai fini delle loro attività nella catena di fornitura postvendita, senza assoggettarli a condizioni diverse da quelle stabilite da tale regolamento.

3) L’articolo 63 del regolamento 2018/858/UE, letto alla luce del considerando 52 di tale regolamento e del principio della parità di trattamento, deve essere interpretato nel senso che la nozione di “canone ragionevole e proporzionato” di cui a tale articolo, da un lato, obbliga i costruttori di veicoli a prendere in considerazione l’attività commerciale nel cui contesto le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli sono utilizzate dai vari operatori indipendenti e, dall’altro, permette loro di chiedere la corresponsione di un canone che eccede i meri costi sostenuti per l’accesso a tali informazioni, che il citato regolamento impone loro di concedere a detti operatori, a condizione, tuttavia, che tale canone non costituisca un disincentivo per questi ultimi.

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