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28/11/2022

Opere abusive in aree vincolate, condizioni per la sanatoria

Il Consiglio di Stato ribadisce che il terzo condono edilizio si applica solo agli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria. Sono invece del tutto esclusi gli interventi maggiori di cui ai num. 1, 2, 3 dell’allegato I, D.L. 269/2003.

TERZO CONDONO EDILIZIO - INTERVENTI SANABILI - Per l’applicabilità del c.d. terzo condono edilizio previsto dall’art. 32 del D.L. 269/2003, conv. dalla L. 326/2003, si fa riferimento all’allegato I del medesimo Decreto che individua le seguenti tipologie di interventi suscettibili di sanatoria:
- Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
- Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del D.L. 269/2003;
- Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. d), realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
- Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. c), realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'art. 2 del D.M. 02/04/1968, n. 1444;
- Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. c), realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
- Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b), realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

SANATORIA DI OPERE IN ZONE VINCOLATE - In linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza sia amministrativa che di legittimità, C. Stato 15/11/2022, n. 9986 ha ribadito che non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive della tipologia di cui ai numeri 1, 2 e 3 (c.d. abusi maggiori), realizzate su immobili soggetti a vincoli, a prescindere dal fatto che (ed anche se) si tratti di interventi conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e al fatto che il vincolo non comporti l’inedificabilità assoluta dell’area.
Sono invece sanabili, se conformi a detti strumenti urbanistici, solo gli interventi c.d. minori di cui ai numeri 4, 5 e 6, dell’allegato 1 al D.L.269/2003 (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria), previo parere della autorità preposta alla tutela del vincolo.

Ne deriva che le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) le opere siano state realizzate prima dell'imposizione del vincolo;
b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo stesso;
d) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria).
Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo, indipendentemente dal fatto che il vincolo non sia di carattere assoluto, non può essere sanato.

Dalla redazione