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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 14/11/2022, n. 17
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- L.R. 10/05/2024, n. 3
- L.R. 28/12/2023, n. 15
- L.R. 28/12/2022, n. 21
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Art. 1 - (Istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA))1. Ai sensi dell’articolo 51, comma 4, della legge costituzionale 3 |
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Art. 2 - (Presupposto dell’imposta)1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili siti nei comuni del territorio della regione. |
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Art. 3 - (Definizioni di fabbricato, fabbricato strumentale all’attività economica, area fabbricabile e terreno agricolo)1. Ai fini dell’imposta si intende per: a) fabbricato: l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale. Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché la stessa risulti accatastata unitariamente o graffata. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lav |
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Art. 4 - (Definizioni di abitazione principale e fabbricati assimilati all’abitazione principale)1. Ai fini dell’imposta si intende per: a) abitazione principale: l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catast |
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Art. 5 - (Soggetto attivo)1. Il soggetto attivo dell’imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territori |
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Art. 6 - (Soggetto passivo)1. I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili. Ai fini dell’imposta si intendono per tali il proprietario, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili. |
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Art. 7 - (Base imponibile)1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili. 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti all’1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; |
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Art. 8 - (Riduzione della base imponibile)1. La base imponibile dell’imposta è ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); |
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Art. 9 - (Aliquote)1. Per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l’aliquota dell’imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di |
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Art. 10 - (Riduzione dell’imposta)1. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicem |
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Art. 11 - (Esenzioni dall’imposta)1. Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: a) l’abitazione principale o assimilata, come definite dall’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; b) gli immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali d |
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Art. 12 - (Esenzioni dall’imposta per i terreni agricoli)1. Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli, come di seguito qualificati: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dag |
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Art. 13 - (Dichiarazione)1. Ai fini dell’imposta, i soggetti passivi dichiarano gli immobili posseduti mediante presentazione, anche in via telematica, di una dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’i |
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Art. 14 - (Obbligo di pubblicazione)1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all’imposta sono inviati |
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Art. 15 - (Potestà regolamentare dei Comuni)1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplin |
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Art. 16 - (Interoperabilità delle banche dati)1. Nell’ottica di un efficace monitoraggio e coordinamento dei dati afferenti all’imposta, la Regione promuove l’interoperabilità delle banche d |
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Art. 17 - (Banca dati regionale)1. La Regione, con regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), dis |
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Art. 18 - (Disposizioni transitorie)1. Per l’anno 2023 e per gli effetti di cui all’articolo 9, comma 7, si considerano in ogni caso fabbricati strumentali all’attività economica i fabbricati iscritti o suscettibili di essere iscritti nelle categorie: a) A/10; |
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Art. 19 - (Norme di rinvio)1. Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all’accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad |
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Art. 20 - (Norme di natura finanziaria)1. Gli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dalla previsione di cui all'articolo 18, comma 4, e dall’applicazione discrezionale da parte del Comune di facoltà riconosciute da questa legge rimangono a carico esc |
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Art. 21 - (Disposizioni in materia di neutralità finanziaria e altre disposizioni finanziarie)1. In attuazione del principio di cui all’articolo 8, comma 5, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), a decorrere dall’anno 2023 sono recuperati annualmente dai Comuni gli importi corrispondenti al gettito della riserva di cui all’articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), mediante compensazione a valere sulle quote spettanti del Fondo unico comunale previsto annualmente in legge di stabilità e, in caso di incapienza, media |
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Art. 22 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e si applica dall’1 gennaio 2023. |
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