Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Basilicata 03/05/2013, n. 2
Regolam. R. Basilicata 03/05/2013, n. 2
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Capitolo 1 - Norme Generali e Definizioni |
|
Art. 1 - (Ambito ed efficacia del Regolamento)1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque reflue urbane |
|
Art. 2 - (Oggetto del Regolamento)1. In attuazione di quanto previsto dal T.U.A., il presente Regolamento ha per oggetto: a. l’individuazione d |
|
Art. 3 - (Finalità del Regolamento)1. Le presenti norme sono finalizzate ad uniformare la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue urbane ed industriali nell’Ambito Territoriale, al f |
|
Art. 4 - (Definizioni)1. Agli effetti del presente Regolamento s’intende per: a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; b) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico; c) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; si distinguono in acque nere, provenienti dai vasi WC e da tutti gli altri apparecchi sanitari con analoga funzione, e acque saponose, provenienti da cucine, lavabi, elettrodomestici e, in genere, da tutti quegli apparecchi la cui utilizzazione comporta l’impiego di saponi, detersivi, tensioattivi, olii, residui alimentari o sostanze similari nell’ambito domestico; d) acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche: acque reflue industriali provenienti dalle attività di cui all’articolo 101, comma 7, del T.U.A, in particolare quelle individuate con provvedimento regionale ai sensi della lettera e) dello stesso art. 101, comma 7; e) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamen |
|
Capitolo 2 - Ammissibilità, controllo e monitoraggio degli scarichi |
|
Art. 5 - (Criteri di ammissibilità delle acque reflue urbane ed industriali in pubblica fognatura)1. Per le reti fognarie recapitanti in impianti realizzati appositamente per il trattamento delle acque reflue urbane gli scarichi di acque reflue domestiche hanno la priorità su quelli di origine industriale. 2. Per le reti fognarie recapitanti in impianti per il trattamento di reflui prevalentemente industriali gli scarichi di acque reflue domestiche sono semp |
|
Art. 6 - (Scarichi di sostanze pericolose)1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 parte terza del T.U.A. e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere. 2. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 parte terza del T.U.A., derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, l’autorizzazione stabilisce altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento |
|
Art. 7 - (Acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche)1. Ai sensi dell’art. 107 comma 2 e dell’art. 124 comma 4 del T.U.A., gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, nell’osservanza del Regolamento del S.I |
|
Art. 8 - (Istanza di assimilazione ad acque reflue domestiche)1. I titolari degli scarichi che non rientrano esplicitamente tra quelli indicati al precedente art. |
|
Art. 9 - (Acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia)1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne sono soggette al rilascio di autorizzaz |
|
Art. 10 - (Programmi di controllo)1. Il Commissario della C.I.I., definisce un programma di controllo degli scarichi in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 128, commi 1 e 2 del T.U.A. che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controllo. 2. Il programma di cui al comma 1 potrà essere att |
|
Art. 11 - (Criteri generali per l’effettuazione del controllo)1. Ai sensi dell’articolo 101, comma 3, del T.U.A., tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli assimilati ai sen |
|
Art. 12 - (Controllo degli scarichi di sostanze pericolose)1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell’Allegato 5 parte terza de |
|
Art. 13 - (Misura delle portate prelevate e di quelle scaricate)1. Per gli scarichi industriali che si approvvigionano totalmente dal pubblico acquedotto i quantitativi di scarico au |
|
Capitolo 3 - Il regime delle Autorizzazioni |
|
Art. 14 - (Aspetti generali)1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. In deroga a ciò, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza dei Regolamenti fissati dal Gestore Unico ed approvati dal Commissario della C.I.I.. 2. L’autorizzazione agli scarichi industriali in pubblica fognatura è rilasciata al Titolare/Legale Rappresentante dell’attività da cui origina lo scarico ai sensi dell’art. 124 del T.U.A. Ove uno o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure tra più stabilimenti sia costituito un |
|
Art. 15 - (Competenze dell’Autorità di Ambito)1. Ai sensi dell’art. 124 comma 7 del T.U.A., il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura è di competenza del Commissario della C.I.I.. |
|
Art. 16 - (Tipologia e modalità di richiesta)1. Tutte le richieste devono essere presentate ricorrendo agli appositi moduli predisposti dal Commissario della C.I.I., completi di tutta la documentazione tecnica e illustrativa necessaria, per tipologia di richiesta. 2. Le tipologie di richiesta da parte dell’utente possono essere distinte in: a) nuove autorizzazioni di scarico industriale; b) rinnovo delle autorizzazioni di scarico industriale; c) variazioni dell’atto autorizzativo in corso. 3. Si definiscono nuove autorizzazioni quelle relative a: |
|
Art. 17 - (Procedura per l’istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni)1. Le domande di autorizzazione allo scarico (domanda di nuova autorizzazione, rinnovo, variazione dell’autorizzazione) sono indirizzate al Commissario della C.I.I. – Servizio Idrico Integrato Basilicata, Via del Gallitello, 56 – 85100 Potenza Tel. 0971- 471850, utilizzando la modulistica predisposta dalla disciolta Autorità di Ambito. 2. Documentazione: a) il richiedente deve presenta |
|
Art. 18 - (Richiesta deroghe per rilascio autorizzazioni allo scarico)1. Deroga limiti Tab. 3 All. 5 del T.U.A.: c) Per ciò che attiene alle deroghe alla Tabella 3, Allegato 5, del T.U.A. si rinvia alle disposizioni contenute nell&rsq |
|
Art. 19 - (Procedura per l’istruttoria ed il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale)1. L’Ente competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti di cui all’allegato 1 del D.Lgs. 59/2005 è la Regione. La domanda e la documentazione allegata sono presentate all’ufficio |
|
Art. 20 - (Contenuti obbligatori del parere tecnico del Gestore)1. Il parere tecnico di accettabilità dello scarico del Gestore dovrà obbligatoriamente |
|
Art. 21 - (Oneri di Autorizzazione)1. Per le attività di controllo connesse al rilascio dell’autorizzazione allo scarico in |
|
Capitolo 4 - Controllo degli scarichi e regime sanzionatorio |
|
Art. 22 - (Controllo degli scarichi)1. Per quanto attiene alla disciplina relativa al controllo degli scarichi si rinvia agli art. 128 (soggetti tenuti al controllo), 129 (accessi ed ispezioni), 130 (inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico) e 131 (controllo degli scarichi di |
|
Art. 23 - (Regime sanzionatorio)1. Per quanto attiene alla disciplina relativa alle sanzioni, si rinvia agli artt. 133 (sanzioni ammi |
|
Art. 24 - (Pubblicazione)1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. |
Dalla redazione
- Demanio
- Pubblica Amministrazione
- Demanio idrico
- Acque
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
Concessioni demaniali marittime, canoni aggiornati, proroghe e scadenze
- Dino de Paolis
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Tutela ambientale
- Impatto ambientale - Autorizzazioni e procedure
L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
- Alfonso Mancini
- Studio Groenlandia
- Beni culturali e paesaggio
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
Le norme per la tutela degli alberi monumentali
- Alfonso Mancini
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Edilizia e immobili
- Beni culturali e paesaggio
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Titoli abilitativi
Interventi edilizi e vincolo paesaggistico
- Dino de Paolis
- Studio Groenlandia
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Rifiuti
Rifiuti, non rifiuti e sottoprodotti: definizione, classificazione, normativa di riferimento
- Alfonso Mancini
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
27/12/2024
- Omesse ritenute, non esime la difficoltà economica da Italia Oggi
- Rivalutazione terreni più cara da Italia Oggi
- Ok a cessione del superbonus 2022 anche se non indicata da Italia Oggi
- Rinnovabili col supporto Pnrr da Italia Oggi
- Via libera al conguaglio contributivo da Italia Oggi
- Per le professioni una sfilza di stop and go da Italia Oggi