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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Transiz. Ecologica 15/09/2022
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Premessa
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, con lo scopo principale di mitigare l'impatto economico e sociale della pandemia da Coronavirus rendendo l''economia e la società europea più sostenibile, resiliente e preparata alle sfide e alle opportunità della transizione verde e digitale; Visto la comunicazione della Commissione europea (2022/C 80/01), del 18 febbraio 2021, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 febbraio 2022; Vista la comunicazione della Commissione (2021/C 58/01), del 18 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Vista la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all'approvazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante «Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)», che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Visto il regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) n. 2018/1999 («Normativa europea sul clima»); Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare: a) l'art. 11 recante disposizioni sugli incentivi in materia di biogas e produzione di biometano che ha previsto, fra l'altro, l'erogazione di uno specifico incentivo sul biometano immesso in rete di durata e valore definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica, prevedendo le condizioni di cumulabilità con altre forme di sostegno; b) l'art. 14 che, al comma 1, lettera b), ha previsto che, in attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare», sono definiti criteri e modalità per la concessione, attraverso procedure competitive, di un contributo a fondo perduto sulle spese ammissibili connesse all'investimento per l'efficientamento, la riconversione parziale o totale di impianti esistenti a biogas, per nuovi impianti di produzione di biometano, per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale del digestato e dei reflui zootecnici, per l'acquisto di trattori agricoli alimentati esclusivamente a biometano; con il medesimo decreto, sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'art. 11 e sono dettate disposizioni per raccordare il regime incentivante con quello previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018; c) l'art. 13, comma 1, lettera b), il quale prevede che la verifica dei requisiti per l'ammissione agli incentivi dei progetti di cui alla lettera a) può essere svolta dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. nell'ambito della medesima istruttoria prevista per l'accesso ai meccanismi tariffari; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante «Attuazione della direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE»; Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, inviato alla Commissione europea nel dicembre 2019; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/2085 della Commissione europea, del 14 dicembre 2020, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto l'allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, ST 10160 2021 ADD 1 REV 2, dell'8 luglio 2021, concordato dal gruppo dei consiglieri finanziari, sulla base della proposta della Commissione COM(2021) 344, e in particolare la Riforma 2 - «Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile» e la scheda specifica dell'Investimento 1.4 - «Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare», appartenente alla Missione 2, Componente 2 (M2C2) - Transizione energetica e mobilità sostenibile; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), di cui è stata approvata la valutazione positiva con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2106 della Commissione europea, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2021/241, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza; |
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Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 11, comma 1 e dell'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 199 del 2021, ha la finalità di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 - «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare», per un ammontare complessivo pari a 1.730,4 milioni di euro. 2. Ai fini |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché quelle di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 5 dicembre 2013, con particolare riferimento alle condizioni per la connessione alle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale di cui all'art. 2, oltre che le definizioni di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, come di seguito integrate: a) «Autorità»: l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente o «ARERA»; b) «impresa agricola»: attività svolta dall'imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del codice civile, in forma individuale o in forma societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, se persona giuridica, e consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole; c) «biometano»: combustibile ottenuto dalla purificazione del biogas in modo da risultare idoneo per l'immissione nella rete del gas naturale; d) «Piattaforma P-GO»: la piattaforma di mercato (M-GO) e di registrazione (PB-GO) delle garanzie di origine organizzata e gestita dal Gestore dei mercati energetici S.p.a. ai sensi della deliberazione dell'ARERA ARG/elt 104/11; e) «produzione netta di biometano»: produzione di biometano immesso in rete gas decurtata, anche in via forfettaria, dei consumi energetici imputabili ai servizi |
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Art. 3 - Modalità per l'accesso agli incentivi1. N1 Agli impianti di produzione di biometano di cui all'art. 1 che rispettano i requisiti stabili |
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Art. 4 - Requisiti per l'accesso agli incentivi e criteri di esclusione1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5, accedono alle procedure competitive di cui al presente decreto gli impianti che rispettano i seguenti requisiti: a) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto; b) nel caso di impianti da connettere alle reti di trasporto e di distribuzione del gas con obbligo di connessione di terzi, preventivo di allacciamento rilasciato dal gestore di rete competente e accettato dal soggetto richiedente; c) conformità del biometano oggetto della produzione ai criteri stabiliti dalla direttiva 2018/2001/UE ai fini del rispetto del principio «non arrecare un danno significativo», ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento 2021/241/UE, nonché ad almeno uno dei seguenti requisiti in materia di sostenibilità: 1) l'im |
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Art. 5 - Contingenti disponibili, tempistiche e modalità di svolgimento delle procedure competitive1. I contingenti di capacità produttiva annualmente resi disponibili nell'ambito delle procedure competitive di cui al presente articolo, espressi in standard metri cubi/ora di biometano, sono individuati nella Tabella 1.
Tabella 1. Contingenti annui [Smc/h] ===================================================================== |
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Art. 6 - Criteri di selezione dei progetti1. La graduatoria di cui all'art. 5, comma 2, è formata dal GSE nei limiti dei contingenti disponibili ed è basata sul ribasso percentualmente offerto rispetto alla pertinente tariffa di riferimento. |
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Art. 7 - Realizzazione degli interventi ed erogazione delle tariffe incentivanti1. Gli impianti agricoli di produzione di biometano collocati in posizione utile nella relativa graduatoria, secondo le procedure di cui all'art. 5, entrano in esercizio al più tardi entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. Gli impianti di produzione di biometano alimentati da rifiuti organici collocati in posizione utile nella relativa graduatoria, secondo le procedure di cui all'art. 5, entrano in esercizio al più tardi entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. Il mancato rispetto dei termini di cui al primo e al secondo periodo comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di nove mesi di ritardo. I medesimi termini sono da |
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Art. 8 - Erogazione del contributo in conto capitale1. Alla comunicazione di entrata in esercizio di cui all'art. 7, comma 2 sono allegati i titoli di spesa sostenuta quietanzati in relazione alla realizzazione dell'intervento, nonché la documentazione di dettaglio individuata ai sensi dell'art. 12. Il GSE esamina la documentazione trasmessa ai fini della valutazione delle spese ammissibili e riscontra la rispondenza delle stesse ai costi massimi ammissibili riportati nell'allegato 1, determinando il contributo da erogare. 2. Sono considerate spese ammissibili, ai fini dell'erogazione del contributo in conto capitale: |
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Art. 9 - Modalità di gestione del biometano immesso nella rete del gas naturale1. Con riferimento agli impianti che beneficiano della tariffa omnicomprensiva, il GSE garantisce il ritiro del biometano immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi, in corrispondenza dei rispettivi punti di consegna, e la cessione del biometano al mercato. |
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Art. 10 - Verifiche e controlli1. I controlli sugli impianti di produzione di biometano e sulla relativa immissione nella rete del gas naturale sono eseguiti in via autonoma o congiunta, per le rispettive competenze, dal GSE e dal Comitato tecnico consultivo biocarburanti ai sensi dell'art. 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. |
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Art. 11 - Cumulabilità degli incentivi1. Gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati destinati ai mede |
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Art. 12 - Compiti del GSE e dell'Autorità1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero sono approvate, su proposta del GSE, le regole applicative del presente decreto. 2. Le regole applicative del presente decreto disciplinano e recano, in particolare: a) gli schemi di avviso pubblico per ciascuna delle procedure previste dall'art. 5, in conformità alle disposizioni afferenti al PNRR e alle relative linee guida, incluse le misure per garantire il rispetto del principio del «non arrecare un danno significativo» (DNSH); b) i modelli per le istanze di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi, in modo tale che il soggetto richiedente sia portato a conoscenza con la massima chiarezza degli adempimenti e delle modalità di compilazione nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) la procedura e la documentazione da inviare ai sensi dell'art. 5, commi 6 e 7, per verificare il rispetto dei requisiti previsti ai fini del riconoscimento del contributo in conto capitale nonché della tariffa incentivante di cui all'art. 3; d) i contratti-tipo da stipulare tra il GSE e i soggetti richiedenti ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), nonché quelli da stipulare con i soggetti obbligati all'immissione in consumo di biocarburanti di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 2014, atti a garantire la corresponsione degli incentivi di cui al presente decreto e l'applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale 2 marzo 2018; e) le tempistiche e le modalità di riconoscimento degli incentivi; f) gli obblighi a carico dei soggetti che percepiscono gli incentivi di cui al presente decreto, tra cui ricomprendere, ove pertinente: 1) l'obbligo di avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere la proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre al Ministero le variazioni dei progetti; |
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Art. 13 - Partecipazione alle procedure competitive per impianti di produzione di biometano ubicati in altri Stati membri1. Gli impianti ubicati sul territorio di altri Stati membri dell'Unione europea e di altri Stati terzi confinanti con l'Italia, con i quali l'Unione europea ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione di biometano in Italia possono beneficiare del regime incentivante di cui al presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità di cui al presente articolo. 2. Sono ammessi a beneficiare del regime incentivante di cui al presente decreto gli impianti di cui al comma 1 a condizione che: |
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Art. 14 - Piano di valutazione1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero individua, nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, un soggetto funzionalmente indipendente cui affidare la valutazione della misura secondo i criteri previsti dal Piano di valutazione approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 58 |
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Art. 15 - Entrata in vigore1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzett |
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Allegato 1Costo specifico di investimento massimo ammissibile e percentuale di contribuzione riconosciuta in conto capitale |
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Allegato 2Tariffe di riferimento per gli interventi di realizzazione di impianti di nuova realizzazione e impianti agricoli riconvertiti
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