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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 11/10/2022, n. 731
Deliberaz. G.P. Bolzano 11/10/2022, n. 731
Deliberaz. G.P. Bolzano 11/10/2022, n. 731
Deliberaz. G.P. Bolzano 11/10/2022, n. 731
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PremessaL'articolo 6 della legge provinciale del 10 agosto 1995, n. 17, e successive modifiche, prevede la concessione di contributi per piste ciclabili ed itinerari ciclopedonali. L'articolo 2 della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, attribuisce alla Giunta provinciale la facoltà di determinare i criteri per la concessione di contributi. |
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Allegato A - Criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di piste ciclabili sovracomunali |
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Art. 1 - Ambito d'applicazione1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per la realizzazione di piste ciclabili e itinerari ciclopedonali sovracomunali, finali |
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Art. 2 - Finalità1. La Provincia autonoma di Bolzano concede contributi per l'ampliamento e il completamento della rete ciclabile in Provincia di Bolzano finalizzato in |
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Art. 3 - Definizioni1. Ai fini dei presenti criteri sono definite le seguenti misure nell'ambito della realizzazione di piste ciclabili e itinerari ciclopedonali sovracomunali: |
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Art. 5 - Cumulabilità1. Le agevolazioni previste dai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni per le medesime spese. |
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Art. 6 - Interventi incentivabili1. Sono incentivabili i seguenti interventi, a partire da un importo minimo di euro 40.000: spese per la nuova costruzione e la manutenzione straordina |
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Art. 7 - Presentazione della domanda1. La domanda di contributo, in regola con l'imposta di bollo, può essere presentata entro il 31 marzo e 30 settembre di ogni anno alla Ripartizione provinciale Mobilità esclusivamente per via telematica. 2. La domanda deve essere redatta sul modello predisposto dalla Ripartizione provinciale Mobilità e firmata dal/dalla legale rappresentante del/della richiedente. La domanda deve essere presentata in ogni caso prima dell'avvio dell'attività per cui si richiede il contributo. 3. La domanda per i progetti di nuova costruzione è inoltre corredata dalla seguente documentazione: a) la relazione con parte illustrativa e parte tecnica dalla quale si possono evincere le seguenti informazioni: - le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell'opera; |
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Art. 8 - Commissione di valutazione1. Per la valutazione delle domande di contributo l'Assessore alla Mobilità nomina un'apposita commissione, composta da un/una dipendente della Ripart |
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Art. 10 - Criteri di valutazione1. In base ai seguenti criteri tecnici per la valutazione dei progetti di nuova costruzione, la commissione valuta le domande presentate assegnando un massimo di 55 punti: a) tipologia di progetto (in ordine decrescente: collegamento, estensione, ampliamento, miglioramento): massimo 8 punti; b) stato di avanzamento del progetto (attuabilità in tempi brevi): massimo 5 punti; c) il progetto è in sinergia con altri progetti in fase di progettazione o realizzazione: mass |
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Art. 11 - Graduatorie1. Sulla base della disponibilità di bilancio, per i progetti presentati entro il 31 marzo e 30 settembre di ogni anno, la commissione di cui all'articolo 8 red |
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Art. 12 - Ammissione a contributo1. Le domande sono ammesse a contributo con decreto del Direttore di Ripartizione tenendo conto della posizione in graduatoria, dei progetti considerat |
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Art. 14 - Ulteriore documentazione necessaria1. Per le domande di contributo dei progetti di nuova costruzione che sono ammesse a finanziamento, i beneficiari dovranno inoltrare entro e non oltre 120 giorni dalla comunicazione di ammissione della propria domanda di contributo, a pena di decadenza, la seguente documenta |
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Art. 15 - Rendicontazione e liquidazione1. Per i progetti di nuova costruzione e per i progetti di manutenzione straordinaria, il rendiconto deve essere presentato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. 2. Ai fini della liquidazione del contributo va pres |
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Art. 16 - Obblighi1. Nell'ambito della propria attività di comunicazione i beneficiari devono segnalare in forma adeguata che gli investimenti sono stati realizzati con |
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Art. 17 - Controlli1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la Ripartizione provinciale Mobilità effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento d |
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Art. 18 - Revoca1. Qualora, dopo l'avvenuta erogazione dell'agevolazione, si riscontrasse la mancanza dei requisiti richiesti, la presentazione di false dichiarazioni |
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Art. 19 - Validità1. I presenti criteri si applicano dal giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. |
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Art. 20 - Norme transitorie1. In prima applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, le domande di contributo possono essere presentate entro il 31.10.2022. |
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