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07/11/2022

Appalti pubblici: avvio del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)

Con la Delibera ANAC 464/2022, in vigore dal 08/11/2022, vengono fornite indicazioni operative per l'avvio del fascicolo virtuale dell'operatore economico.

Il nuovo Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), come sancito dalla Delib. ANAC 27/07/2022, n. 464, permette rispettivamente alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli operatori economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

Con la Delib. ANAC 27/07/2022, n. 464, in vigore dal 08/11/2022, vengono:
- individuati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- disciplinati i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, nonché i criteri e le modalità relative all’accesso e al funzionamento della banca dati.

Ai sensi della Delibera, mediante il Fascicolo virtuale dell’operatore economico sono effettuati:
- la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici. Per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro l’utilizzo del sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario;
- il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Leg.vo 50/2016 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 del D. Leg.vo 50/2016;
- il controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell’assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Leg.vo 50/2016 in capo ai soggetti ausiliari;
- il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti.

Il FVOE consente:
- alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web e i servizi di interoperabilità con gli enti certificanti, l’acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
- agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l’inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;
- il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente indicato;
- il riuso da parte delle stazioni appaltanti dell’esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti per la partecipazione ad altre procedure di affidamento e l’accesso ai documenti a comprova, nel limite di validità temporale di cui sopra.

La Delibera inoltre fornisce indicazioni in merito a:
- l'utilizzo del FVOE a partire dal 08/11/2022;
- termini e regole tecniche di accesso al servizio;
- modalità operative;
- documentazione a comprova dei requisiti generali;
- documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario;
- modalità tecniche per la fornitura dei dati da parti degli enti certificanti.

Il FVOE sostituisce l'AVCpass.

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Si ricorda che l'art. 81 del D. Leg.vo 50/2016, come modificato dal D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021) prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure di appalto pubblico e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), presso la quale è istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico.

Le stazioni appaltanti devono indicare dunque nei documenti di gara che:
- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo della BDNCP gestita dall’ANAC e, nello specifico, mediante il FVOE;
- tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (Servizi ad accesso riservato - FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Dalla redazione