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D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 11/10/2022, n. 0126/Pres.

Regolamento di attuazione della parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57 quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE

 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), Parte III (Beni paesaggistici), di seguito denominato Codice;

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio) e, in particolare, l’articolo 57 (Piano paesaggistico regionale);

VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto il 22 novembre 2006 ai sensi dell’articolo 143, comma 3, del Codice, tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il Disciplinare di attuazione del protocollo d’intesa fra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Friuli Venezia Giulia sottoscritto il 12 novembre 2013 e, in particolare, l’articolo 8 recante istituzione del Comitato tecnico paritetico per la definizione dei contenuti del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e per le attività di revisione e aggiornamento;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 24 aprile 2018, n.0111/Pres pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018, con il quale, previo accordo tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 14 marzo 2018, è stato approvato il Piano paesaggistico regionale, efficace dal 10 maggio 2018, che si compone di 118 elaborati;

RICHIAMATI gli articoli 13 e 14 delle NTA PPR che recano le modalità con cui la Regione ha inteso coinvolgere gli organi ministeriali nel procedimento di conformazione o di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR;

VISTI gli articoli 57-ter, 57-quater e 61, comma 5, lettera c) della

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Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57-quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l’adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 57-quater, comma 6, e dell’articolo 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) disciplina le modal

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Art. 2 - (Conformazione al PPR)

1. Ai sensi dell’articolo 57-quater, comma 1, della legge regionale 5/2007, la conformazione degli strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR riguarda l'intero territorio comunale ovvero, nei casi dei parchi naturali regionali, i territori di competenza. La conformazione al PPR richiede:

a) il perseguimento degli obiettivi statutari e strategici del PPR, dei relativi obiettivi di qualità mediante il recepimento degli indirizzi e l'applicazione delle direttive a essi relative;

b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto legislativo 42/2004;

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Art. 3 - (Tavolo Tecnico)

1. Ai fini della valutazione delle proposte inerenti gli strumenti urbanistici e i piani di cui all’articolo 2, comma 2, l’Amministrazione proponente attiva almeno un Tavolo Tecnico con la

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Art. 4 - (Conferenza di servizi paesaggistica)

1. La conferenza di servizi disciplinata all’articolo 14, commi da 1 a 7, delle NTA del PPR, di seguito denominata Conferenza di servizi paesaggistica (CSP), è convocata dall’Amministrazione proponente, che la presiede, per la conformazione degli strumenti urbanistici, varianti e piani di cui all’articolo 2, comma 2. La CSP può essere convocata anche presso le sedi della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. In attuazione del principio di copianificazione esprimono i propri pareri:

a) in rappresentanza del MiC, il Segretario regionale del MiC, o suo delegato, che si avvale del supporto tecnico istruttorio della Soprintendenza;

b) in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia, il dirigente della struttura regionale competente in materia paesaggistica o suo delegato.

3. Alla CSP, oltre all’Amministrazione proponente, alla Regione, al Segretariato e alla Soprintendenza, partecipano le altre Pubbliche Amministrazioni ritenute dall’Amministrazione proponente necessarie o interessate ai sensi dell’articolo 14, comma 1, delle NTA del PPR. Le valutazioni espresse da detti soggetti non hanno valenza decisoria nella procedura di conformazione per quanto concerne i beni paesaggistici.

4. Qualora, ai sensi del comma 3, siano interessate più strutture regionali, ai fini della determinazione della posizione unitaria dell’Amministrazione regionale si appl

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Art. 5 - (Adeguamento al PPR)

1. Ai sensi dell’articolo 57-quater, comma 3, della legge regionale 5/2007, l'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede:

a) la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;

b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004;

c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti come individuati dal PPR in applicazione dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del

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Art. 6 - (Parere del MiC)

1. Sono oggetto del parere del MiC di cui all’articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR ai fini dell’adeguamento al medesimo gli strumenti urbanistici e le varianti declinati all’articolo 5, commi 3 e 4.

2. Ai fini dell’acquisizione del parere del MiC, gli enti proponenti trasmettono al Segretariato, alla Soprintendenza e alla Regione le proposte degli strumenti urbanistici e delle varianti di cui al comma 1 prima dell’adozione dei medesimi. In attuazione del principio di leale collaborazione e, ove possibile, con modalità improntate alla massima speditezza ed informalità, la Soprintendenza può sentire la struttura regionale competente in materia di paesaggio allo scopo di approfondire la documentazione tecnica che correda la proposta e la propria istruttoria.

3. Qualora l’oggetto dello strumento o della variante sottenda un interesse regio

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Art. 7 - (Documentazione tecnica per la conformazione o l’adeguamento al PPR)

1. Ai fini della valutazione delle proposte di conformazione degli strumenti urbanistici e dei piani, gli enti proponenti trasmettono alla Regione, al Segretariato e alla Soprintendenza la documentazione secondo quanto previsto dal MODELLO per la conformazione di cui all’ALLEGATO A e, in particolare:

a) Relazione illustrativa corredata da tavola del quadro conoscitivo;

b) Carta della parte statutaria;

c) Carta delle reti strategiche del PPR;

d) Carta del paesaggio;

e) Carta degli aspetti scenico percettivi;

f) Elaborato cartografico che evidenzia le relazioni tra i contenuti di PPR e le previsioni urbanistiche di conformazione;

g) Relazione relativa alle aree a rischio/potenzial

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Art. 8 - (Altri procedimenti aventi effetto urbanistico)

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 6, nei casi di approvazione di progetti di opere e interventi con effetto di variante urbanistica mediante istituti quali accordi di programma, sportelli unici, autorizzazioni uniche per la realizzazione di progetti di opere pubbliche o di pubblic

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Art. 9 - (Coordinamento del PPR con strumenti di pianificazione, di programmazione, di regolamentazione o di pianificazione di settore)

1. In attuazione dell’articolo 10 delle NTA del PPR, gli strumenti di pianificazione, di programmazione, di regolamentazione non interessanti beni paesaggistici si coordinano con il PPR e a tale fine contengono una relazione che assicuri coerenza con finalità e obiettivi del PPR e attuazione, con motivata discrezionalità, degli indirizzi e delle direttive del PPR. Le autorità proponenti sono t

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Art. 10 - (Coordinamento con la valutazione ambientale strategica)

1. I piani e le varianti generali di conformazione al PPR di cui all’articolo 63-bis, comma 3, lettera i-bis) della legge regionale 5/2007 sono sottoposti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi degli articoli da 13 a 18 del

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Art. 11 - (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme in materia di procedimento amministrativo nonché la normativa regionale e s

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Art. 12 - (Rinvio dinamico)

1. Il rinvio ai testi normativi contenuti nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche e

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Art. 13 - (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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Allegato A - Conformazione al piano paesaggistico regionale

(riferito all’articolo 7 del regolamento)

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato B - Adeguamento al piano paesaggistico regionale

(riferito all’articolo 7 del regolamento)

Parte di provvedimento in formato grafico

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