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11/09/2023

Cessione crediti bonus edilizi: correzione errori e remissione in bonis

Indicazioni su come correggere errori nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in relazione ai bonus edilizi, nei casi in cui non sono più attivabili i rimedi già a disposizione, e su come accedere alla remissione in bonis. Chiarimenti resi con Circolare 07/09/2023, n. 27/E.

Con l’emanazione della Circolare 06/10/2022, n. 33/E, l’Agenzia delle entrate ha finalmente reso note le procedure tramite le quali è possibile correggere errori nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in relazione ai bonus edilizi, nei casi in cui non siano più attivabili i rimedi già a disposizione (annullamento o sostituzione della comunicazione; rifiuto del credito nel cassetto fiscale).
Inoltre, con la Circolare in oggetto viene estesa alle comunicazioni per le cessioni del credito o sconto in fattura la possibilità di applicare la “remissione in bonis ai sensi dell’art. 2 del D.L. 16/2012, comma 1.
Per la disciplina corrente delle cessioni crediti vedi Cessione credito e sconto in fattura bonus fiscali edilizi.

CASI IN CUI È POSSIBILE ANNULLARE LE COMUNICAZIONI (Par. 5.1) - In linea generale, è prevista la possibilità di annullare la comunicazione inviata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione, oppure - entro il medesimo termine - di inviare una comunicazione interamente sostitutiva della precedente (cfr. Provvedimento 03/02/2022, n. 35873, punto 4.7).
I crediti validamente comunicati sono resi disponibili nel “cassetto fiscale” del cessionario o del fornitore che ha applicato lo sconto entro il giorno 10 del mese successivo, il quale ha la possibilità di accettare o rifiutare.
Se i termini per annullare o sostituire la comunicazione sono scaduti, il rifiuto consente ancora di sanare una comunicazione errata, in quanto di fatto ne rimuove gli effetti, consentendo al contribuente di trasmettere una nuova comunicazione corretta (il credito non è più gestibile, invece, tramite la piattaforma online dell’Agenzia entrate).
Poiché tuttavia l’accettazione (così come il rifiuto) non può essere annullata, soccorrono in questo caso i chiarimenti forniti dall’Agenzia con la citata Circolare 06/10/2022, n. 33/E, punto 5, di seguito illustrati, che riguardano il caso della comunicazione non più annullabile in quanto già accettata.

CORREZIONE DELLE COMUNICAZIONI NON PIÙ ANNULLABILI (Parr. 5.2 e 5.3) - La Circolare 06/10/2022, n. 33/E, punti 5.2 e 5.3, chiarisce come l’utente possa correggere autonomamente gli errori nelle comunicazioni inviate, una volta che non siano più attivabili i rimedi ordinari e che il credito sia stato già accettato dal cessionario.

Errori formali, autocorrezione (par. 5.2 e 5.2.1). Qualora nella comunicazione siano state omesse o indicate erroneamente informazioni non essenziali (ad esempio, recapiti, codice fiscale del beneficiario, codice Asid Enea, dati catastali, ecc. - vedi paragrafo 5.2 della Circolare), l’opzione è comunque considerata valida.
Tuttavia, è necessario (a cura del cedente se ha inviato direttamente la comunicazione, oppure dell’amministratore di condominio o dell’intermediario che hanno provveduto) inviare una PEC a annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it segnalando l’errore commesso e indicando i dati corretti.
La PEC deve essere firmata digitalmente o con firma autografa (in questo caso allegando anche copia del documento di identità del firmatario).
Se l’errore formale consiste nel mancato inserimento del codice “1” in caso di comunicazione del primo SAL, è possibile trasmettere le comunicazioni successive senza indicazione del numero di SAL, segnalando l’errore come sopra.
Analogamente, si provvederà a segnalare l’errore come sopra in caso di mancata indicazione del numero di SAL successivi, anche in caso di primo SAL comunicato correttamente.

Errori negli importi (par. 5.2.2). Qualora l’errore sia stato commesso nell’indicazione degli importi, l’Agenzia delle entrate propone i seguenti rimedi:
* importo del credito inferiore a quello che si desidera effettivamente cedere: inviare nuova comunicazione integrativa, con importo pari alla differenza (se i termini sono scaduti, vedi “remissione in bonis”);
* importo della spesa sostenuta inferiore a quello effettivamente sostenuto (e conseguentemente credito inferiore a quello che si desidera effettivamente cedere): inviare nuova comunicazione integrativa, con importo della spesa pari alla differenza e conseguentemente ulteriore credito ceduto (se i termini sono scaduti, vedi “remissione in bonis”);
* importo del credito o della spesa superiori ai valori effettivi: si configura un errore sostanziale (vedi paragrafo dedicato).

Errori sostanziali, richiesta di annullamento (par. 5.3). Contrariamente agli errori formali, un errore “sostanziale” impedisce di considerare validamente avvenuta la comunicazione, poiché incide cioè su elementi essenziali della stessa (ad esempio, errata indicazione del codice intervento, errata indicazione del codice fiscale del cedente).
In tal caso, è consentito l’annullamento della comunicazione su richiesta delle parti, da richiedere compilando il modello allegato alla Circolare 33/E/2022 ed inviandolo tramite PEC a annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it sottoscritto sia dal cedente che dal cessionario (firmata digitalmente o con firma autografa, in questo caso allegando anche copia del documento di identità del firmatario).
Si precisa che:
* l’avvenuto annullamento è comunicato agli interessati dall’Agenzia entrate;
* con l’annullamento viene conseguentemente decurtato il plafond di credito compensabile in capo al cessionario;
* l’annullamento consente di provvedere a una nuova comunicazione, se non scaduti i termini (se i termini sono scaduti, vedi “remissione in bonis”);
* l’annullamento va richiesto anche se nel frattempo sia stata inviata una nuova comunicazione corretta, per evitare la duplicazione degli importi;
* l’annullamento può essere eseguito anche se si vuole rimuovere definitivamente gli effetti di una cessione, pur correttamente inviata.

Comunicazioni già inviate tramite altri canali. L’Agenzia delle entrate precisa all’ultimo capoverso del paragrafo 5 della Circolare 33/E/2022 che eventuali segnalazioni e istanze relative a errori già trasmesse all’Agenzia delle entrate con differenti modalità dovranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni sopra illustrate.

REMISSIONE IN BONIS (Par. 5.4) - In via ordinaria, la comunicazione all’Agenzia entrate va inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Tali termini, si rammenta, sono stati differiti per il 2022 (quindi per le spese sostenute nel 2021:
* al 29/04/2022 per tutti i soggetti;
* al 15/10/2022 per le società e i soggetti IVA che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30/11/2022.
Al paragrafo 5.4 della Circolare 33/E/2022, l’Agenzia chiarisce in quali casi è comunque consentito trasmettere la comunicazione anche successivamente a tali termini, applicando la “remissione in bonis di cui all’art. 2 del D.L. 16/2012, comma 1, previo pagamento della sanzione di 250 Euro (codice tributo 8114 - Risoluzione 11/10/2022, n. 58/E).
In particolare, la remissione in bonis è applicabile a condizione che:
- sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
- i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
- non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
- sia versata la misura minima della sanzione prevista.
La nuova comunicazione:
* va inviata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (ad esempio, entro il 30/11/2022 per le spese sostenute nel 2021 o per le rate residue relative alle spese sostenute nel 2020);
* è ammessa anche quando sia stato chiesto l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una comunicazione errata con le modalità.

A tale proposito, la Circolare 07/09/2023, n. 27/E (punto 6.2) ha chiarito che:
* la somma di 250 Euro è dovuta per sanare ciascun inadempimento del contribuente;
* ne deriva che il contribuente deve versare un importo pari a 250 Euro per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31/03/2023;
* qualora il contribuente abbia inviato diverse comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31/03/2023, versando un unico importo di 250 Euro, in luogo del versamento di 250 Euro per ciascuna comunicazione tardiva, ai fini del perfezionamento della remissione in bonis, il versamento delle ulteriori somme dovute può avvenire anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché lo stesso avvenga entro la predetta data del 30/11/2023, e sempreché sussistano i presupposti sostanziali per godere delle agevolazioni richieste.

Dalla redazione