Appalti pubblici, allocazione costi della manodopera nelle spese generali | Bollettino di Legislazione Tecnica
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26/02/2025

Appalti pubblici, allocazione costi della manodopera nelle spese generali

Secondo il TAR Lazio, i costi della manodopera possono essere inclusi nella voce di costo destinata alle spese generali.

COSTI MANODOPERA SPESE GENERALI - TAR Lazio-Roma 15/01/2025, n. 666 si è pronunciato sulla possibilità di allocare, almeno in parte, il costo della manodopera all’interno della voce di costo destinata alle c.d. “Spese generali”. Sul tema, il TAR ha evidenziato l’esistenza di due diversi orientamenti giurisprudenziali.

Secondo un orientamento più restrittivo, non sarebbe possibile allocare tra le “Spese generali”, ancorché parzialmente, il costo della manodopera non esplicitamente e distintamente dichiarato con l’offerta presentata in sede di gara. Sarebbe dunque esclusa tale possibilità se i costi non sono dichiarati esplicitamente nell’offerta.
In particolare, è stato ritenuto che le spese generali costituiscono una voce di costo che comprende i costi di tutte le risorse - escluse quelle riconducibili alla manodopera e ad altre voci separatamente indicate - che l’operatore economico dichiara di impiegare per l’esecuzione della commessa; non è richiesto - salvo diversa indicazione del bando o della stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia - che esse siano dettagliatamente esposte.
La voce relativa alle spese generali si riferirebbe dunque ad “altri e strumentali costi della commessa” e, per questo, insuscettibile di essere utilizzata a copertura dei costi che attengono alle prestazioni strettamente dedotte in contratto, quali, appunto, i costi della manodopera.

In altre pronunce, che poggiano sull’assunto logico per cui il giudizio di anomalia ha per oggetto l’accertamento della tenuta globale dell’offerta presentata dagli operatori economici in sede di gara, la voce di costo relativa alle spese generali è stata ritenuta suscettibile di essere considerata anche ai fini della copertura di una parte dei costi della manodopera non distintamente indicati nella offerta economica, quali, ad esempio, i costi del personale con mansioni direttive, di coordinamento o di raccordo, prestate a beneficio di più contratti in corso di esecuzione nei confronti di differenti stazioni appaltanti e i costi della manodopera relativi ad “urgenze non prevedibili”.

Ciò premesso, il TAR ha ritenuto più equo fare applicazione dell’indirizzo meno restrittivo, a condizione che venga effettuata una verifica in concreto della sostenibilità economica dell’offerta. In sostanza,  secondo i giudici, l’allocazione di una porzione dei costi della manodopera all’interno della voce di costo relativa alle spese generali non costituisce un’operazione sempre di per sé legittima, essendo per converso necessario verificare in concreto che nella stessa vi sia capienza sufficiente per garantire la copertura anche di tali specifici costi.

Dalla redazione