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06/10/2022

Cambio d’uso da garage ad abitazione, necessità del permesso di costruire

Il TAR Lazio torna a pronunciarsi sul cambio d’uso dei locali pertinenziali, confermando la necessità del permesso di costruire e l’applicabilità della misura ripristinatoria nel caso di mutamento di destinazione da garage a civile abitazione.

Nel caso esaminato dal TAR Lazio-Roma 20/09/2022, n. 12000, la ricorrente aveva impugnato l’ordine di demolizione relativo agli interventi effettuati in due autorimesse a servizio delle unità immobiliari che, secondo il Comune, erano state destinate ad uso abitativo.
La ricorrente invece sosteneva di essersi limitata alla realizzazione di due servizi igienici necessari alla figlia per praticare l’hobby della pittura. Si trattava, a suo avviso, di un intervento di risanamento conservativo o, al più, di ristrutturazione edilizia leggera per il quale sarebbe stata necessaria un semplice DIA (oggi SCIA) e non il permesso di costruire. Pertanto il Comune avrebbe potuto applicare solo una sanzione pecuniaria e non quella demolitoria.

Il TAR ha osservato che non era stata prodotta da parte della ricorrente alcuna prova dell’insussistenza dell’abuso contestato, a fronte del verbale della Polizia municipale che evidenziava, con documentazione fotografica, la creazione di camere, bagni e porte-finestre.
Ciò posto, i giudici hanno affermato che il mutamento di destinazione d’uso da autorimessa ad abitazione, comportando un aggravio del carico urbanistico, deve essere qualificato come ristrutturazione edilizia “pesante” come tale necessitante, per la sua realizzazione, del permesso di costruire o della SCIA sostitutiva.
Ne consegue l’irrogabilità della sanzione demolitoria prevista dall'art. 33, D.P.R. 380/2001 e dall'art. 16, L.R. Lazio 15/2008, applicabili in ragione della qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia pesante.

Sul tema si segnala un’altra recente sentenza del TAR Sardegna 05/07/2022, n. 510 (in questo caso si trattava del cambio d’uso della cantina) che ha fornito chiarimenti sugli elementi da prendere in considerazione ai fini dell’accertamento del mutamento di destinazione. La pronuncia risulta interessante anche perché sottolinea che la destinazione d’uso di un immobile è quella stabilita nel titolo edilizio rilasciato per la sua realizzazione e non quella a cui lo stesso è adibito in via di fatto dal proprietario (vedi la Nota: Cambio d'uso della cantina, elementi per l'accertamento).

Per il cambio di destinazione d'uso di pertinenze in relazione alla possibilità di fruizione del Superbonus, si veda anche la Nota: Tavernetta nel seminterrato e Superbonus 110%.

Dalla redazione