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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Stato di avanzamento lavori e certificato di collaudo: distinzione
FATTISPECIE - Nella fattispecie il disciplinare prevedeva una valutazione positiva per le analoghe esperienze lavorative eseguite direttamente dall’impresa concorrente; a tal fine doveva essere prodotto il certificato di collaudo o l’attestazione/certificazione di buon esito di esecuzione o altra documentazione equivalente. L’operatore, non avendo ottenuto il punteggio, proponeva ricorso al TAR, il quale lo rigettava sulla base della motivazione che i SAL intermedi prodotti non potevano essere considerati documentazione equivalente in quanto atti di natura contabile e, come tali, inidonei ad attestare la corretta esecuzione della parte di lavori rendicontata.
C. Stato 07/09/2022, n. 7793, confermando la pronuncia del TAR, ha affermato che lo stato di avanzamento lavori e il certificato di collaudo o di regolare esecuzione non sono atti equivalenti, ma costituiscono atti distinti con finalità diverse.
CERTIFICATO DI COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE - Il certificato di collaudo rappresenta l’atto conclusivo recante l’accertamento tecnico sulla rispondenza dell’opera al dovuto e la verifica del credito finale dell’appaltatore.
Ed infatti il collaudo ha la funzione di verificare e certificare che l’opera sia stata eseguita a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità al contratto, alle sue eventuali varianti e ai conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.
La verifica include il fatto che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non soltanto per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste utilizzati.
In sostanza il collaudo svolge una duplice funzione:
a) di accertamento della conformità della prestazione alle regole dell’arte e alle prescrizioni contrattuali;
b) di accertamento della corrispondenza dei dati risultanti dalla contabilità con le risultanze di fatto, ai fini del pagamento del corrispettivo; nell’appalto pubblico non esiste la mera consegna dell’opera intesa come atto istantaneo, il quale, seguendo l’ultimazione dei lavori, implica, per il committente che voglia evitare di essere ritenuto accettante, l’insorgere dell’onere di una precisa formulazione di riserve.
Tali considerazioni possono essere estese al certificato di regolare esecuzione che sostituisce il collaudo, in base agli importi dei lavori, servizi e forniture.
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - Lo stato di avanzamento lavori invece è un atto, ricavato dal registro di contabilità, funzionale al pagamento di rate di acconto. In esso sono riassunte tutte le lavorazioni eseguite dall’inizio dell’appalto fino al momento di emissione. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione dei documenti contabili. Egli provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP.
In definitiva il certificato SAL non attesta la “buona esecuzione del lavoro” e dunque non poteva essere utilizzato per ottenere il punteggio previsto dal disciplinare di gara. Secondo i giudici infatti, ai fini dell’attribuzione del punteggio, non poteva valere la generica esecuzione di lavori di importo pari a quello dell’appalto senza che vi fosse l’attestazione del buon esito degli stessi.
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