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02/09/2022

Consorzi stabili - Computo cumulativo di mezzi, attrezzature e organico

In tema di requisiti di partecipazione alla gara dei Consorzi stabili, il Consiglio di Stato ha affermato che la possibilità di "cumulo" tra le consorziate riguarda solo le attrezzature, i mezzi e l’organico medio annuo, e che per gli altri requisiti si applicano le regole ordinarie del Codice appalti.

FATTISPECIE - Nel caso di specie un Consorzio stabile si era aggiudicato un accordo quadro, di durata quadriennale, finalizzato all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale. Tuttavia, la consorziata designata per l’esecuzione dei lavori era priva del requisito di qualificazione SOA, necessario per eseguire le prestazioni oggetto dell’accordo quadro.
Il ricorrente secondo classificato contestava l’aggiudicazione adducendo che alla luce della nuova formulazione dell’art. 47, D. Leg.vo 50/2016, come modificato dal D.L. 32/2019 (D.L. Sblocca cantieri), il requisito in questione avrebbe dovuto essere posseduto e comprovato dalla consorziata esecutrice, restando esclusa l’applicazione del c.d. cumulo alla rinfusa, salvo che per il caso di attrezzature, mezzi e organico.
Il TAR, di contrario avviso, riteneva la perdurante operatività del cumulo alla rinfusa nel senso della non necessità che il singolo consorziato, ancorchè indicato come esecutore dell’appalto, sia in possesso in proprio dei requisiti di partecipazione e dunque confermava l’aggiudicazione.

C. Stato 22/08/2022, n. 7360 ha invece accolto il ricorso e ha riformato la sentenza del TAR sulla base delle seguenti considerazioni.

CUMULO EX ART. 47 DEL CODICE APPALTI - Ai sensi dell’art. 47, comma 1, D. Leg.vo 50/2016 per i consorzi stabili i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento devono essere posseduti dagli stessi e comprovati con le modalità previste dal Codice, salvo per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, i quali, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate, sono suscettibili di computo cumulativo.
Il Consiglio di Stato, superando alcuni orientamenti giurisprudenziali precedenti, ha interpretato tale norma restrittivamente, nel senso della rigorosa limitazione dell’ambito della facoltà di cumulo alle sole attrezzature, mezzi e organico. Secondo i giudici tale interpretazione trova conferma nella disciplina del comma 2, dello stesso articolo come riformulato dal D.L. 32/2019, secondo il quale i consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Secondo il Consiglio di Stato dalle due disposizioni discende:
a) che i consorzi stabili che intendano eseguire le prestazioni con la propria struttura devono dimostrare (e comprovare con le modalità ordinarie) il possesso, in proprio, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento, salva la facoltà di computare cumulativamente i (soli) requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera e all’organico medio annuo, quand’anche posseduti dalle singole imprese consorziate, ancorché non designate alla esecuzione;
b) che possano, alternativamente, affidarsi (senza che ciò costituisca subappalto) alle imprese consorziate, all’uopo indicate in sede di gara, che ne risultano corresponsabili.

Pertanto, anche ai consorzi stabili si applica la regola generale che impone a ciascun concorrente la dimostrazione del possesso dei “requisiti” e delle “capacità” di qualificazione (artt. 83 e 84, D. Leg.vo 50/2016). Il che non vuol dire, ha proseguito il Consiglio, che l’impresa consorziata non qualificata non possa valorizzare i requisiti posseduti, in proprio, dal consorzio stabile ovvero dalle consorziate non esecutrici: ma solo che, in tal caso - lungi dal poter sfruttare il meccanismo del “cumulo automatico - ha l’onere di ricorrere all’ordinario strumento dell’avvalimento (art. 89, D. Leg.vo 50/2016).

CONCLUSIONI - In definitiva, alla luce dell’attuale quadro normativo, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la possibilità di “qualificazione cumulativa”, nell’ambito dei consorzi stabili, è limitata ai requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e mezzi d’opera e all’organico medio annuo. Pertanto gli stessi possono partecipare alle gare qualificandosi in proprio e comprovando i propri requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, potendo a tal fine, cumulare attrezzature, mezzi d'opera e organico medio di tutte le consorziate.
In alternativa, il consorzio può designare, per l’esecuzione del contratto, una o più delle imprese consorziate: in tal caso è necessario che le imprese designate possiedano e comprovino (con la ribadita salvezza dei, limitati e specifici, casi di qualificazione cumulativa) i requisiti, tecnici e professionali, di partecipazione.

Dalla redazione