FAST FIND : NR44043

L. R. Abruzzo 27/01/1997, n. 7

Alienazione fabbricati provenienti dalla riforma fondiaria di proprietà dell'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 22/08/2022, n. 24
- L.R. 27/12/2002, n. 31
Scarica il pdf completo
9048823 9051109
Art. 1 - Prezzo di alienazione

1. Al fine della determinazione del prezzo di alienazione di cui all'

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
9048823 9051110
Art. 2 - Migliorie

1. In sede si stipula dei contratti di cessione in proprietà degli alloggi di cui all'art. 1 punto c) della

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
9048823 9051111
Art. 3 - Diritti acquisiti

1. È fatto salvo il diritto maturato dagli originari detentori assegnatari fucensi all'acquisto di tali alloggi ai sensi della legge n. 230 del 1950, così come previsto dall'art. 1 punto

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
9048823 9051112
Art. 4 - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione

1. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo provenienti dalla riforma fondiaria.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
9048823 9051113
Art. 4-bis - Area di sedime

N1

1. Per i fabbricati ad uso proprio realizzati sulla corte dell'alloggio alienabile ai sensi della legge n. 230/1950 dall'originario assegnatario-detentore fucense o dal loro erede o dal familiare convivente, il prezzo a metro quadrato dell'area di sedime pertinente, è calcolato dividendo il costo originariamente stabilito per la cessione dell'alloggio, costruito dall'allora Ente Fucino, per la superficie della corte comprensiva del sovrastante alloggio e accessori, moltiplicando, infine per la superficie dell'area di sedime del fabbricato, per un quoziente uguale al numero dei piani dell'edificio stesso.

2. Il prezzo originariamente stabilito per la cessione dell'alloggio, e conseguentemente il costo a metro quadrato dell'area di sedime, sarà rivalutato secondo quanto previsto dal precedente comma

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
9048823 9051115
Art. 5 - Vincolo decennale

1. Le unità immobiliari acquistate ai sensi della presente legge non possono essere alienate per un periodo di dieci anni dalla data del contratto di acquisto e comunque fino a che non sia stato pagato interamente il prezzo.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Fisco e Previdenza
  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione
  • Imposte sul reddito

Caratteristiche e disciplina delle locazioni brevi

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Agricoltura e Foreste
  • Catasto e registri immobiliari
  • Edilizia e immobili

Reddito dominicale: definizione, variazioni e relativa denuncia, esenzione

A cura di:
  • Dino de Paolis