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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 30/06/2022, n. C-56/21
Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 137 - Regime di assoggettamento opzionale - Presupposti - Normativa nazionale che subordina il diritto di un soggetto passivo di optare per l’assoggettamento all’IVA della vendita di un bene immobile alla condizione che tale bene sia ceduto a un soggetto passivo già registrato ai fini dell’IVA - Obbligo di rettificare le detrazioni dell’IVA in caso di mancato rispetto di tale condizione - Principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità.1) Gli articoli 135 e 137 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che subordini il diritto di un soggetto passivo di optare per l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto (IVA) della vendita di un bene immobile alla condizione che tale bene sia ceduto a un soggetto passivo che, al momento della conclusione dell’operazione, è già registrato ai fini dell’IVA. 2) Le disposizioni della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa e a una prassi nazionali in forza delle quali il venditore di un bene immobile è tenuto a rettificare la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) pagata a monte su tale bene in seguito al rifiuto di riconoscergli il diritto di optare per l’imposizione di tale vendita per il motivo che, alla data di quest’ultima, l’acquirente non soddisfaceva le condizioni previste per l’esercizio, da parte del venditore, di tale diritto. Sebbene l’uso effettivo del bene immobile di cui trattasi da parte dell’acquirente nell’ambito di attività soggette all’IVA sia irrilevante al riguardo, le autorità competenti sono tuttavia tenute a verificare l’eventuale esistenza di una frode o di un abuso in capo al soggetto passivo che abbia inteso esercitare il suo diritto di optare per l’imposizione dell’operazione di cui trattasi. |
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