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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 07/07/2022, n. 23
L. R. Calabria 07/07/2022, n. 23
L. R. Calabria 07/07/2022, n. 23
- L.R. 21/10/2022, n. 35
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge disciplina e valorizza l’esercizio dell’apicoltura, quale bene ambientale nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell’apicoltura) e dall’ |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni: a) apicoltore: persona fisica o giuridica che detiene o possiede e conduce gli alveari; b) forme associate: organizzazioni di produttori del settore apistico e loro unioni, associazioni di |
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Art. 3 - (Definizioni degli interventi)1. La Regione, ai fini del perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, definisce i criteri e prevede le azioni e gli interventi |
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Art. 4 - (Programma apistico regionale)1. Il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, sentite le organizzazioni più rappresentative del settore, redige il programma apistico regionale (PAR). 2. Attraverso il PAR si recepisce l'orientamento dell’Unione europea volto allo sviluppo e al potenziamento dell'intero comparto apistico, favorendo la produzione e il miglioramento della qualità del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente, della protezione degli insetti utili e della salute del consumatore e in accordo con gli interventi definiti dagli strumenti di programmazione nazionale e dell’Unione europea. 3. Il PAR ha durata pluriennale secondo quanto stabilito dal programma nazionale apistico ed è adottato in conformità alle disposizioni di cui alla l. 313/2004 e ai regolamenti europei in materia. Il PAR può essere oggetto di revisione anche in relazione alle risorse disponibili durante il periodo considerato e prevede, in linea generale, le azioni e gli ambiti di intervento necessari allo sviluppo del settore apistico regionale. 4. Il PAR è adottato, per il settore apistico di cui all'articolo 5 della l. 313 |
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Art. 5 - (Avvio dell’attività di apicoltura in forma imprenditoriale) |
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Art. 6 - (Avvio dell’attività di apicoltura per autoconsumo)1. L’apicoltore amatoriale o per autoconsumo è il soggetto che detiene e conduce fino a un massimo di quindici alveari compresi i nuclei, sulla base della dichiarazione all’anagrafe apistica nazionale al 31 dicembr |
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Art. 7 - (Aggiornamento della Banca Dati Apistica Nazionale, censimento annuale e cessazione attività)1. Gli apicoltori già registrati nella BDA hanno l’obbligo di aggiornare la BDA stessa con le informazioni e le modalità previste dal decreto del Ministro dell |
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Art. 8 - (Risorse nettarifere)1. La Regione, al fine di tutelare e sviluppare le cultivar di essenze nettarifere in funzione della biodiversità, incentiva, nei limiti delle risorse naziona |
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Art. 9 - (Disciplina del nomadismo)1. La Regione riconosce la pratica del nomadismo sul territorio regionale quale servizio integrativo all'apicoltura, all'agricoltura e all'ambiente e come strumento fondamentale per garantire un razionale utilizzo delle risorse e favorire l'impollinazione a mezzo delle api. 2. La Regione, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, promuove e disciplina la |
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Art. 10 - (Prescrizioni, divieti e norme di sicurezza)1. È vietato allevare arnie rustiche. È fatto obbligo, agli allevatori che le detengono, di trasformarle in arnie razionali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. 2. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari; si considera abbandonato un apiario quando risulta non identificato dal codice sanitario. L'ASP competente, acquisito il parere del dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute, utilizzando il personale in servizio e senza maggiori oneri, può procedere alle |
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Art. 11 - (Tavolo apistico regionale)1. È istituito il Tavolo apistico regionale, con funzioni tecnico-consultive, composto da otto componenti designati tra funzionari regionali dei settori competenti in materia di agricoltura e sanità veterinaria e igiene degli alimenti e da un componente designato da ciascuna delle associazioni e organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici regionali. 2. Il Tavolo è convocato e presieduto dal responsabile del settore regionale competente nelle spec |
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Art. 12 - (Tutela delle api) |
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Art. 13 - (Promozione e valorizzazione dei prodotti dell’attività apistica)1. La Regione, nel limite massimo delle risorse nazionali e comunitarie individuate all’interno del PAR, in osservanza delle disposizioni dell’Unione europea e nel rispetto dei principi di conce |
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Art. 14 - (Vigilanza e controllo)1. Il personale appartenente ai servizi preposti del dipartimento competente in materia di tutela della salute e politiche sanitarie e del dipartimento competente in materia di agricoltura è incaricato della vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. |
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Art. 15 - (Sanzioni)1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi dello Stato riferite a competenze riservate allo stesso, per la violazione delle norme e degli obblighi della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro nel caso di omissione dell’obbligo di denuncia e comunicazione per come previsto dalla normativa nazionale; |
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Art. 15-bis - (Norma di salvaguardia) |
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Art. 16 - (Norma finanziaria)1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle risorse autonome del bilancio regionale. |
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Art. 17 - (Norma transitoria)1. È vietata la pratica del nomadismo in Calabria da parte di apicoltori con residenza aziendale fuori dal territorio regionale, data la situazione di emergenza sanitaria legata alla presenza sul territorio della Regione Calabria del coleottero Aethina tumida e considerato che le norme ordinarie in materia di movimentazione di api e materiale apistico di cui al Regolamento UE n. 206/2010 |
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Art. 18 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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