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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici e OEPV: riparametrazione dei punteggi solo se espressamente prevista
Fattispecie
L'ANAC ha esaminato l'istanza di parere relativa a una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV).
Secondo l'istante, escluso dalla procedura per non aver superato la soglia di sbarramento per l'offerta tecnica, la corretta riattribuzione dei punteggi gli avrebbe consentito di essere riammesso alla procedura e conseguire un punteggio finale più alto di quello ottenuto dal raggruppamento aggiudicatario del servizio.
Considerazioni dell'ANAC
L'ANAC ha rilevato che:
- quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto, ciò rischia di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione. Pertanto, la stazione appaltante procede, se previsto nel bando di gara, alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l’elemento di partenza;
- la riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante, che deve essere espressamente prevista nei documenti di gara ed è finalizzata a preservare l’equilibrio tra le diverse componenti dell’offerta (si vedano le Linee guida n. 2, di cui alla Delib. ANAC 02/05/2018, n. 424);
- nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nessuna norma di carattere generale impone alle stazioni appaltanti di attribuire alla migliore offerta tecnica il punteggio massimo previsto dalla lex specialis mediante il criterio della riparametrazione o della cd. doppia riparametrazione, la quale, per poter essere correttamente applicata, deve essere espressamente prevista dalla legge di gara (si veda la Sent. C. Stato 23/03/2018, n. 1845).
Conclusioni ANAC
L'ANAC, nella Delibera 234/2022, ha dunque ribadito che nelle gare da aggiudicare secondo il criterio dell’OEPV, la riparametrazione dei punteggi assegnati in relazione ai criteri o ai subcriteri di valutazione delle offerte tecniche può essere disposta solo quando risulti espressamente prevista nella lex specialis di gara.
Di conseguenza, rilevato che il disciplinare di gara non prevedeva la riparametrazione dei punteggi assegnati in relazione all'offerta tecnica, l'ANAC ha rigettato le cotestazioni sollevate dall'istante.