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Delib. G.R. Lombardia 23/05/2022, n. XI/6408

Approvazione dell'aggiornamento del Programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.), comprensivo del Programma regionale di bonifica delle aree inquinate (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) «Piano Verso L'economia Circolare».
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Testo del documento

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

Viste:

- la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

- la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

Vista, inoltre, la l.r. 86/1983 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e s.m.i.;

Considerato il d.p.r. 357/97 e s.m.i. «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche», e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 5 del d.p.r. 357/1997, commi 1 e 2 - come sostituito dall’art. 6 del d.p.r. 120/2003 - che stabilisce vadano sottoposti a Valutazione di incidenza (VIncA) tutti i piani e programmi territoriali, urbanistici e di settore e le loro varianti;

Richiamata la l.r. 26/2003 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i., con particolare riferimento all’articolo 19, il quale prevede che:

- la pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti e bonifiche è sottoposta ad aggiornamento almeno ogni sei anni;

- la pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti è costituita dall’Atto di Indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e dal programma di gestione dei rifiuti, approvato dalla Giunta regionale;

- il programma di gestione è integrato dalla valutazione ambientale, condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2001/42/CE;

Vista, altresì, la l.r. 12/2005 «Legge per il governo del territorio» e s.m.i.;

Richiamato il d.lgs. 152/06 «Norme in materia ambientale» e s.m.i. con particolare riferimento ai seguenti articoli:

- l’art. 6, comma 1 e comma 2 lettera a), del d.lgs. 152/06 e s.m.i., che assoggetta a Valutazione Ambientale Strategica determinati piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, compresi quelli concernenti la gestione dei rifiuti;

- l’art. 10 comma 3 del d.lgs. 152/06 s.m.i., che sancisce il coordinamento tra la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza di cui all’articolo 5 del d.p.r. n. 357/97 stabilendo che il Rapporto Ambientale di VAS contenga gli elementi di cui all’allegato G del d.p.r. n. 357/97 e che la valutazione ambientale tenga conto degli esiti della Valutazione di Incidenza;

- art. 196 «Competenze delle Regioni» del d.lgs. 152/06 e s.m.i. che attribuisce alle Regioni la competenza per:

− lettera a) - «la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentite le province, i comuni e l’Autorità d’ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199»;

− lettera c) - «l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza»;

- art. 199 del d.lgs.152/06 s.m.i. che disciplina i contenuti dei piani regionali di gestione dei rifiuti e bonifiche e le procedure di approvazione e in particolare:

− al comma 1 prevede che le Regioni approvino i piani regionali di gestione dei rifiuti, applicando la procedura di VAS, come già stabilito all’art. 6, comma 1 e comma 2, lettera a) del medesimo decreto;

− al comma 5 stabilisce che il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente;

− al comma 6 prevede che i piani per la bonifica delle aree inquinate costituiscono parte integrante del piano regionale di gestione dei rifiuti;

− al comma 7 stabilisce che l’approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali;

− al comma 10 prevede che le Regioni provvedono alla valutazione della necessità dell’aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente;

Viste:

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