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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Molise 09/12/2019, n. 16
L. R. Molise 09/12/2019, n. 16
L. R. Molise 09/12/2019, n. 16
- Sent. Corte Cost. 01/12/2020, n. 257
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità)[1. Le politiche attive del lavoro strettamente connesse al Sistema Istruzione e formazione trovano attuazione sul territorio regionale presso i Servizi per il lavoro, assegnando un ruolo chiave ai Centri per l'Impiego nell'erogazione d |
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Art. 2 - (Ambito normativo regionale e statale di applicazione)1. La presente legge reca disposizioni di attuazione e di adeguamento alla normativa regionale e nazionale con riferimento alle prescrizioni contenute nelle seguenti leggi: a) legge 21 dicembre 1978, n. 845 'Legge quadro in materia di Formazione Professionale'; |
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TITOLO II - RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI PUBBLICI REGIONALI PER IL LAVORO |
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Art. 3 - (Rete territoriale delle politiche attive del lavoro)1. La rete territoriale delle politiche attive del lavoro si sviluppa a livello regionale in una serie di attività stabilite dalle normative di settore nazionali e regionali vigenti secondo l'articolo 2, riconoscendo importanza strategica al grado di efficacia ed efficienza delle modalità di somministrazione dei servizi ai cittadini delle misure previste nelle fasi dell'accoglienza, di prima informazione e di orientamento di base. |
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Art. 4 - (Sistema integrato dei servizi per il lavoro)1. Il Sistema integrato dei Servizi per il lavoro che si compone del Sistema informativo lavoro, quale infrastruttura federata sulla quale impattano i servizi di erogazione delle prestazioni essenziali, prevede anche l'organizzazione della componente - Formazione del Sistema Informativo Unitario - alimentata in modo costante da Reg |
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Art. 5 - (Sistema orientativo-formativo)1. Il sistema orientativo-formativo regionale deve essere in grado di sviluppare capacità di lettura ed interpretazione delle trasformazioni socio-economiche, interoperabilità delle azioni, omog |
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TITOLO III - COMPITI E FUNZIONI DELLA STRUTTURA MULTIFUNZIONALE ORIENTAMENTO |
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Art. 6 - (Complementarietà delle attività)[ |
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Art. 7 - (Declinazione delle attività previste)1. Gli ambiti di intervento da affidare alla SMO sono individuati in tre macroaree di azione, definite secondo la coniugazione dei livelli essenziali d |
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Art. 8 - (Misura dell'accoglienza e prima informazione)1. Per la misura dell'accoglienza e prima informazione, ai sensi delle più ampie attività previste dall'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n.150/2015, le attività riconosc |
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Art. 10 - (Sistema informativo formazione professionale)1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera d), e dell'articolo15, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n.150/2015, nell'ambito dei più ampi adempimenti previsti, nelle more della realizzazione di un sistema informativo unico dei servizi per il lavoro a carico di ANPAL, all'interno del quale si inserisce la componente del Sistema Informativo della Formazione professionale, la Regione, |
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Art. 11 - (Sistema formativo-orientativo)1. Alla Struttura Multifunzionale di Orientamento è attribuita la produzione e l'aggiornamento dei prodotti afferenti al sistema formativo-orientativo in una logica di affiancamento ai contestuali servizi semplici e complessi, non sostitutiva delle prerogative e co |
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Art. 12 - (Sede di svolgimento delle attività)1. In base alle tipologie di attività previste le sedi di svolgimento delle prestazioni sono individuate per i compiti di cui agli articoli 8 e 9 pres |
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Art. 13 - (Controllo interno delle attività)1. Le azioni di controllo interno ordinario sulla operatività delle prestazioni, in termini di organizzazione e distribuzione dei carichi di lavoro, s |
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Art. 14 - (Monitoraggio e valutazione delle attività)1. Al fine di instaurare adeguato collegamento con le strutture regionali competenti per le materie di cui agli articoli 8, 9 10 e 11 la Giunta regiona |
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TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE |
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Art.15 - (Dotazione del personale)[1. Nella 'Struttura multifunzionale di Orientamento', che |
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Art. 16 - (Bilancio di competenze del personale)[1. Al fine di selezionare e collocare nelle attività previste il personale di cui all'articolo 15, sarà nominata dalla Regione, |
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Art. 17 - (Assegnazione delle aree di competenza del personale)1. L'assegnazione delle unità di personale utilizzato in base alle valutazioni della commissione giudicatrice di cui all'articolo 15 nelle aree di com |
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Art. 18 - (Rapporto di lavoro del personale)[ |
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TITOLO V - REGOLAMENTAZIONE TRA REGIONE MOLISE ED ORGANISMI DI FORMAZIONE |
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Art. 19 - (Indirizzo e direttive regionali)1. Alla Regione fanno carico le funzioni relative all'indirizzo, alla programmazione, alla valutazione e alla diffusione dei risultati attesi degli int |
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Art. 20 - (Convenzione tra Regione Molise ed Enti di formazione di appartenenza) |
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Art. 21 - (Contenuto della Convenzione)1. Nella Convenzione dovranno essere fissati l'oggetto e la finalità della stessa, in relazione alla pertinenza delle attività di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11, nonché |
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Art. 22 - (Durata delle convenzioni)[1. Le convenzioni avranno durata triennale, in relazione al P |
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Art. 23 - (Obblighi derivanti dalla stipula delle convenzioni)[1. La Regione regolamenta i propri rapporti con gli enti di formazione titolari di rapporti di lavoro con il personale di cui all'articolo 15, attraverso lo strumento delle convenzi |
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Art. 24 - (Revoca della convenzione)1. Gli Enti di formazione professionale si obbligano, per quanto di propria competenza, ad assicurare lo svolgimento di tutte le attività previste per |
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Art. 25 - (Rinvio normativa convenzione)1. In mancanza di specifiche previsioni, opereranno le prescrizioni previste nella normativa vigente regionale, nazionale e comunitaria di riferimento, |
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Art. 26 - (Obblighi del personale utilizzato)[ |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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Art. 27 - (Norma finanziaria)1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 15 della presente legge, sono finanziati dalla Regione Molise con risorse regionali ovver |
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Art. 28 - (Copertura oneri del personale)1. Ai sensi e per effetto dell'articolo 26 della legge regionale |
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TITOLO VII - ABROGAZIONI, NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 29 - (Abrogazioni e modifiche di norme regionali)1. All'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 30 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. |
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