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26/05/2022

Compensazione prezzi materiali da costruzione: chiarimenti dal MIMS

In tema di appalti pubblici, il MIMS ha fornito chiarimenti sull'arco temporale di applicazione delle misure adottate per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, nonché sulla tassatività dell'elenco di tali materiali da costruzione.

Quesito MIMS del 28/03/2022, n. 1252
Con il quesito 1252/2022 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), una stazione appaltante (S.A.) ha indicato che una ditta, con la quale aveva stipulato nel 2018 (con offerta presentata nel 2017) un contratto di manutenzione e gestione degli impianti di climatizzazione, aveva richiesto ai sensi dell’art. 1-septies del D.L. 25/05/2021 n. 73 la compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’installazione di due split nel primo semestre 2021 per un importo pari a 3.000 euro per ogni split facendo riferimento alla variazione percentuale prevista dal D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 11/11/2021 per il gruppo refrigeratore.
Secondo la S.A., applicando la formula contenuta nella Circ. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 25/11/2021 si sarebbe riconosciuta alla ditta una compensazione sproporzionata rispetto al costo effettivamente sostenuto per gli split.
Pertanto, la S.A. ha chiesto al MIMS se, in casi simili, si potesse procedere ad un diverso accordo tra le parti in modo da ristabilire un’equa proporzione tra i costi sostenuti dalla ditta e la variazione percentuale che l’amministrazione doveva riconoscere utilizzando la formula della suddetta Circolare, oppure la formula doveva essere in ogni caso applicata alla lettera. 

Con risposta al quesito il MIMS ha chiarito che, con riferimento alle compensazioni di cui all’art. 1-septies del D.L. 73/2021 per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel primo semestre dell’anno 2021, qualora un materiale non sia compreso nell'elenco di cui all'allegato 1 al D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 11/11/2021, non si può procedere per esso alle compensazioni previste dalla norma: tale elenco è da ritenersi tassativo e non estendibile in via analogica ad ulteriori prodotti merceologici.

Quesito MIMS del 28/03/2022, n. 1253
Con il quesito 1253/2022:
- dopo aver indicato che l'art. 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4, prevede che, fino al 31/12/2023, in tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici i cui bandi o avvisi (o invio degli inviti) siano stati pubblicati successivamente al 27/01/2022, è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dal primo periodo della lett. a), dell'art. 106, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016
- è stato chiesto se, per un appalto di lavori la cui lettera d'invito era stata inviata antecedentemente al 28/01/2022 (nella fattispecie 14/01/2022) e non era stato ancora sottoscritto il relativo contratto, fosse possibile avvalersi della medesima clausola di revisione prezzi o, in caso contrario, se fosse vigente altra norma che prevedesse meccanismi di compensazione.

Il MIMS, ha chiarito che, con riferimento al caso prospettato non trova applicazione la previsione di cui all’art. 29, comma 1,del D.L. 4/2022, in quanto il legislatore per espressa previsione normativa ha puntualmente individuato l’arco temporale di riferimento della norma, i.e. le procedure di affidamento dei contratti pubblici i cui bandi ed avvisi di scelta del contraente siano pubblicati successivamente al 27/01/2022. Qualora non ricorrano i presupposti sopra richiamati trovano applicazione le previsioni di cui alla lett. a), dell’art. 106, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 se previste dalla S.A. nei documenti di gara iniziali.

Dalla redazione