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Ord. C. Giustizia UE 24/03/2022, n. C-82/20

8728628 8728628
Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Contratto di mutuo ipotecario espresso in valuta estera (franco svizzero) - Articolo 4, paragrafo 2 - Oggetto principale del contratto - Clausole che espongono il mutuatario a un rischio di cambio - Requisiti d’intelligibilità e di trasparenza - Articolo 3, paragrafo 1 - Significativo squilibrio - Articolo 5 - Formulazione chiara e comprensibile di una clausola contrattuale.

1) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto, che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in questione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell’intera durata di detto contratto.
2) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole di un contratto di mutuo, che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio, senza previsione di un limite massimo, sul mutuatario, sono tali da determinare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da detto contratto, a danno del consumatore, dal momento che il professionista non poteva ragionevolmente aspettarsi, rispettando il requisito di trasparenza nei confronti del consumatore, che quest’ultimo accettasse un rischio sproporzionato di cambio che risulta da siffatte clausole, laddove la sola constatazione, se del caso, dell’assenza di buona fede del professionista non è sufficiente per caratterizzare un simile squilibrio. 

Dalla redazione