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13/05/2022

Permesso di costruire in sanatoria ed estinzione dei reati

Il permesso di costruire in sanatoria estingue i reati previsti dalle norme urbanistiche ma non i reati previsti dalla normativa antisismica o commessi in violazione delle disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio.

Nella fattispecie il ricorrente era stato condannato per i reati di cui agli artt. 93, 94, 95, D.P.R. 380/2001 per aver realizzato una veranda in zona sismica in assenza di denuncia dei lavori e senza autorizzazione. Il ricorrente, che aveva ottenuto una sanatoria ex art. 36, D.P.R. 380/2001, osservava che la veranda non superava il 10 per cento della volumetria complessiva del manufatto, percentuale fissata dall'art. 16-bis, L.R. Friuli Venezia Giulia 19/2009 per la riconducibilità degli interventi all'attività edilizia libera.

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza del 03/05/2022, n. 17190, ha ricordato in proposito che la deroga della legislazione regionale alla disciplina nazionale in materia urbanistica non può essere estesa alle previsioni che dispongono precauzioni antisismiche, attenendo tale materia alla sicurezza statica degli edifici, come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato.

Inoltre i giudici hanno ribadito che il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio. Infatti, nella nozione di reati previsti dalle norme urbanistiche vigenti di cui all'art. 45, D.P.R. 380/2001 non rientra la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche, che ha una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio.
Sul punto la Corte ha aggiunto che, trattandosi di reati meramente formali, non rileva la circostanza che il manufatto oggetto di sanatoria sia in regola con i calcoli antisismici.

Infine è stato respinto anche il motivo di ricorso riferito al mancato accoglimento della richiesta di estinzione per prescizione. Al riguardo è stato ricordato che i reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione. Nel caso di specie non era stata raggiunta alcuna certezza sulla data di effettiva realizzazione della veranda che, allo stato, si presentava "non vecchissima".

Dalla redazione