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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Friuli Venezia Giulia 22/04/2022, n. 568
Deliberaz. G.R. Friuli Venezia Giulia 22/04/2022, n. 568
Deliberaz. G.R. Friuli Venezia Giulia 22/04/2022, n. 568
Deliberaz. G.R. Friuli Venezia Giulia 22/04/2022, n. 568
- Deliberaz. G.R. 04/07/2024, n. 997
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Premessa
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale, come modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120 e dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108; |
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Atto di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale (VIA), e di partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale |
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Art. 1 - Procedure per la valutazione dell'impatto ambientale1. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legisla |
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Art. 2 - Disposizioni relative ai procedimenti per la valutazione dell'impatto ambientale1. La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è svolta dalla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 152/2006. Il direttore della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale o suo delegato, previo parere della Commissione tecnic |
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Art. 3 - Partecipazione della Regione alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale1. L'espressione del parere della Regione, nell'ambito delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale per i progetti da realizzare sul territorio regionale, è formalizzata secondo quanto previsto nei successivi commi, nel rispetto dei termini previsti dagli articoli 19, 24 e 27 del decreto legislativo 152/2006. 2. Qualora la Regione intenda evidenziare il concorrente interess |
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Art. 4 - Verifiche preliminari1. In relazione ai progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 di particolare complessità, il proponente, in ragione della possibilità del determinarsi di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere alla struttura regionale comp |
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Art. 5 - Durata dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA1. L'efficacia temporale dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, in ogni caso non inferiore a cinque anni, è stabilita nel |
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Art. 6 - Proroga dei termini dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA1. In attuazione dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, il proponente, prima della scadenza dell'efficacia temporale dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, in presenza di motivate ragioni che hanno determinato l'impossibilità di realizzare o di completare la realizzazione del progetto nei termini stabiliti dai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale una specifica istanza di proroga del termine, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta |
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Art. 7 - Modifica di condizioni ambientali1. Il proponente può richiedere la modifica di una o più condizioni ambientali contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA ove le medesime risultino obiettivamente inattuabili per sopravvenute e motivate ragioni di carattere tecnico gestionale, per il mutato contesto ambientale o normativo. A tal fine il proponente presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale una specifica istanza di modifica delle condizioni ambientali interessate, allegando la documentazione necessaria a s |
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Art. 8 - Commissione tecnico-consultiva VIA1. La Commissione tecnico-consultiva VIA di cui all'art. 4, comma 4 legge regionale n. 24/2021 è istituita presso la Direzione centrale competente in materia di ambiente, quale organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale in materia di valutazione di impatto ambientale, con la seguente composizione: a) il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente o il suo sostituto, che la presiede; b) il Direttore del Servizio competente in materia di valutazione dell'impatto ambientale o il suo delegato; c) i Direttori delle strutture regionali competenti in mat |
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Art. 9 - Inchiesta pubblica1. L'autorità competente al PAUR, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, può di |
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Art. 10 - Verifica di assoggettabilità a VIA e conferenza di servizi decisoria1. Qualora un progetto deve essere approvato nella conferenza di serv |
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Art. 12 - Gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 120/2017 per opere o interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale1. Il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all'a |
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Art. 13 - Verifiche di ottemperanza1. Il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA second |
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Art. 14 - Sanzioni1. Nel caso di progetti di cui all'articolo 1, realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o al procedimento di VIA ovvero qualora siano accertati inadempimenti o violazi |
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Art. 15 - Collaborazioni esterne1. L'Amministrazione regionale può avvalersi - ai fini dell'espletamento delle funzioni in materia di valutazione ambientale - della collaborazione di |
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