Appalti pubblici: ammissibile il ribasso costi della manodopera nel rispetto dei minimi salariali | Bollettino di Legislazione Tecnica
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28/04/2022

Appalti pubblici: ammissibile il ribasso costi della manodopera nel rispetto dei minimi salariali

L’ANAC ha ritenuto ammissibile il ribasso del costo della manodopera operato nella fase di rilancio competitivo se la lex specialis non lo vieta e purché sia avvenuto nel rispetto dei minimi di legge.

Fattispecie
È stata sottoposta all'ANAC una richiesta di parere in relazione all’ammissibilità:
a) della partecipazione alla gara di una società diversa da quella registrata sul portale telematico;
b) del ribasso del costo della manodopera nella fase di rilancio competitivo.

Considerazioni ANAC
L’ANAC in proposito ha svolto le seguenti considerazioni:
a) solo la presentazione dell’offerta è in grado di instaurare una relazione giuridicamente rilevante tra l'operatore economico e la stazione appaltante, facendo acquisire al primo la qualità di partecipante alla procedura ossia di soggetto che, mediante la presentazione dell'offerta, assume un effettivo e concreto impegno nei confronti della stazione appaltante. Pertanto, la partecipazione della società alla gara era conforme alla normativa di settore, nonostante la registrazione al portale fosse a nome di altra società, in quanto la registrazione aveva solo lo scopo di abilitare tecnicamente l’operatore ad accedere al sistema telematico e tale abilitazione non comportava l’insorgenza di alcun vincolo giuridicamente rilevante tra la stazione appaltante e la società registrata, tale da precludere la presentazione dell’offerta da parte della sua controllante (e socio unico);
b) relativamente ai costi della manodopera, secondo l'art. 95, comma 10, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, è sempre necessario, prima di procedere all'aggiudicazione, verificare il rispetto di quanto previsto dalla lett. d) dell’art. 97, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016, vale a dire che il costo del personale non è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle cui all’art. 23, comma 16, del D. Leg.vo 50/2016 (si veda anche la Sent. C. Stato 21/09/2020, n. 5483). La determinazione del costo complessivo del personale spetta al singolo concorrente in base alla reale capacità organizzativa di impresa, che è funzione della libera iniziativa economica e imprenditoriale. L'esclusione è dovuta invece se il disciplinare di gara abbia espressamente definito come non suscettibile di ribasso il costo della manodopera. Nel caso di specie, la lex specialis non recava alcun divieto di ribasso del costo della manodopera, dunque era ammissibile il ribasso del costo della manodopera operato nella fase di rilancio competitivo, purché la stazione appaltante verificasse che ciò fosse avvenuto nel rispetto dei minimi di legge.

Conclusioni ANAC
Considerato quanto sopra, con la Delibera ANAC del 30/03/2022, n. 152, è stato affermato, in via generale, che:
a) in un caso di società facenti parte dello stesso gruppo societario è ammissibile la partecipazione alla gara di una società diversa da quella registrata sul portale, in quanto la preventiva registrazione al portale ha solo una funzione di abilitazione tecnica, mentre solo la presentazione dell’offerta instaura una relazione giuridicamente rilevante tra l'operatore economico e la stazione appaltante;
b) è ammissibile il ribasso del costo della manodopera operato nella fase di rilancio competitivo se la lex specialis non prevede il divieto di ribassare tale costo e purché la stazione appaltante verifichi che ciò sia avvenuto nel rispetto dei minimi di legge.

Dalla redazione