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Sent. C. Giustizia UE 24/02/2022, n. C-532/20

8649606 8649606
Rinvio pregiudiziale - Direttiva 92/13/CEE - Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni - Articolo 1, paragrafi 1 e 3 - Accesso alle procedure di ricorso - Articolo 2 quater - Termini per la proposizione del ricorso - Calcolo - Ricorso avverso una decisione di ammissione di un offerente.

L’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 3, nonché l’articolo 2 quater della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, devono essere interpretati nel senso che il termine entro il quale l’aggiudicatario di un appalto può proporre ricorso avverso una decisione dell’ente aggiudicatore che dichiara ammissibile, nell’ambito della decisione di aggiudicazione di tale appalto, l’offerta di un offerente escluso può essere calcolato prendendo come punto di riferimento la data della ricezione di tale decisione di aggiudicazione da parte di tale aggiudicatario, anche se, a tale data, detto offerente non aveva o non aveva ancora proposto ricorso avverso quest’ultima. Se, invece, al momento della notifica o della pubblicazione di detta decisione, una relazione sintetica dei motivi pertinenti di quest’ultima, quali le informazioni relative alle modalità di valutazione di detta offerta, non è stata, conformemente a tale articolo 2 quater, portata a conoscenza di detto aggiudicatario, tale termine deve essere calcolato prendendo come punto di riferimento la comunicazione di una siffatta relazione al medesimo aggiudicatario.

Dalla redazione