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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 31/10/1986, n. 46
L. R. Friuli Venezia Giulia 31/10/1986, n. 46
L. R. Friuli Venezia Giulia 31/10/1986, n. 46
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[Premessa] |
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Art. 1 |
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CAPO I - Opere di competenza o iniziativa di enti pubblici(ABROGATO ) |
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Art. 2 |
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Art. 3 - Ricorso alla trattativa privata |
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Art. 4 |
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Art. 5 |
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CAPO II - Classificazione delle opere, concessione ed erogazione dei finanziamenti(ABROGATO ) |
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Art. 6 |
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Art. 7 |
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Art. 8 |
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Art. 9 |
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Art. 10 |
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Art. 11 |
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Art. 12 |
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Art. 13 |
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Art. 14 |
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CAPO III - Espropriazioni per pubblica utilità e occupazioni temporanee e d' urgenza(ABROGATO ) |
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Art. 15 |
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Art. 16 |
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Art. 17 |
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Art. 18 |
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Art. 19 |
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CAPO IV - Opere di competenza della Regione |
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Art. 20 |
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Art. 21 |
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Art. 22 |
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Art. 23 |
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Art. 24 |
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Art. 25 |
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CAPO V - Organi regionali e loro competenze specifiche in materia di lavori pubblici ed urbanistica |
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Art. 26 |
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Art. 27 |
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Art. 28 |
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Art. 29 |
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Art. 30 |
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Art. 31 - Attribuzioni dei Direttori degli Uffici perifericiRelativamente alle opere di soggetti diversi da quelli menzionati all' articolo 2, il Direttore provinciale dei lavori pubblici esprime parere: 1) sui progetti e sugli elaborati tecnici quando essi prevedano una spesa non eccedente l' importo di lire 500 milioni, anche se trattasi di singoli progetti di stralcio di progetti generali di importo superiore, i quali ultimi abbiano già ottenuto il positivo parere del Comitato tecnico regionale, proponendo un termine per l' esecuzione dei lavori; 2) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali o di previsione di spesa ai progetti ed agli elaborati tecnici, quando non comporti un aumento della spesa al di sopra del limite di lire 500 milioni, ovvero che consista nel solo aumento della previsione di spesa, anche oltre il predetto limite, purché sia |
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Art. 32 |
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CAPO V bis - Disposizioni speciali per l'attuazione di lavori pubblici |
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“Art. 32 bis - (Campo di applicazione)N3 1. Nel caso di eventi e situazioni eccezionali che richiedano la tempestiva esecuzione di lavori pubblici, si applicano, anche in deroga alle vigenti norme, le disposizioni del presente capo ai fini dell'accelerazione e della semplificazione dei pro |
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“Art. 32 ter - (Conferenza regionale dei lavori pubblici)N3 1. Al fine di semplificare i procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento concernenti l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 32 bis, è istituita la Conferenza regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Conferenza, cui partecipano tutti i soggetti competenti all'esame tecnico del progetto e al rilascio di provvedimenti autorizzatori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. |
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“Art. 32 quater - (Semplificazione delle procedure valutative)N3 1. La Conferenza, su richiesta di enti e professionisti incaricati della progettazione dei lavori da realizzare, può tenere apposite audizioni per fornire indicazioni e valutazioni preliminari ai fini dell'individuazione delle ipotesi progettuali più idonee. |
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“Art. 32 quinquies - (Snellimento delle procedure autorizzatorie)N3 1.Al fine del rilascio delle autorizzazioni, concessioni, licenze, nullaosta, pareri, la Conferenza esamina il progetto definitivo, predisposto ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 109/1994, nonché dell'articolo 25, comma 2, lettere da a) a g) e m) del DPR. 554/1999, per accertare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 32 quater, comma 3. |
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“Art. 32 sexies - (Semplificazione delle procedure di concessione del finanziamento)N3 1.La concessione del finanziamento è disposta con decreto del dirigente regionale competente, |
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“Art. 32 septies - (Lavori non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici)N3 1.Qualora il lavoro da realizzare non risulti conforme alle previsioni |
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CAPO VI - Collaudi di opere pubbliche o di interesse pubblico(ABROGATO ) |
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Art. 33 |
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Art. 34 |
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Art. 35 |
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Art. 36 |
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Art. 37 |
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Art. 38 |
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Art. 39 |
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CAPO VII - Norme finali e transitorie |
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Art. 40 |
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Art. 41 |
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Art. 42 |
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Art. 43 |
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Art. 44 - Disposizioni transitorieLe disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 12, 13 e 14 della presente legge non si applicano per le opere già ammesse a finanziamento regionale con formale provvedimento di concessione del contributo, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. In deroga al disposto del precedente comma, qualora, alla data di entrata in vigore della presente leg |
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Art. 45 |
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Art. 46 |
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Art. 47 |
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Art. 48 |
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Art. 49 |
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Art. 50 |
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Art. 51 |
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